Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUALDO TADINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dell difensore da COGNOME NOMENOME NOME responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato aai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen.
Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell’imputata risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che il primo motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in terna di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, calcolata a partire dal minimo edittale, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputata, gravata da plurimi precedenti, di cui uno specifico commesso pochi mesi prima di quello per il quale si procede;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la NOME recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputata in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati, l’ultimo dei quali di recentissima datazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore te