Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia. È necessario formulare censure precise e circostanziate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la forma e la sostanza di un atto di impugnazione sono inscindibili per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Venezia che confermava la condanna di un individuo per il reato di ricettazione. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione. Nel suo atto, lamentava in maniera generica presunte carenze nella motivazione della sentenza e vizi nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. Tuttavia, il ricorso si limitava a queste affermazioni senza entrare nel dettaglio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha risolto la questione in via preliminare, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di questa decisione non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione sul mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
I giudici hanno osservato che il ricorso era caratterizzato da “indeterminatezza”. Le censure contro il decisum (la decisione) della Corte d’appello non erano supportate da concreta specificità e pertinenza. In altre parole, il ricorrente si era limitato a evocare presunte carenze motivazionali e vizi probatori senza:
* Indicare quali fossero gli specifici elementi di fatto trascurati o mal interpretati.
* Spiegare le ragioni di diritto per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata illogica o errata.
Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, un ricorso così formulato non ha permesso ai giudici della Cassazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. La genericità dell’atto ha impedito alla Corte di comprendere su cosa dovesse vertere il suo giudizio, rendendo il ricorso inammissibile per definizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non può essere una mera ripetizione di lamentele generali, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata. È indispensabile un dialogo strutturato con la sentenza di secondo grado, evidenziandone passaggi specifici e contrapponendo argomenti fattuali e giuridici precisi. La mancata osservanza di questi requisiti di specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, destinato a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché connotato da indeterminatezza e genericità. Non indicava gli specifici elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della censura, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in euro tremila.
Quale requisito fondamentale deve avere un ricorso secondo la legge?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, menzionato nell’ordinanza, il ricorso deve essere sorretto da concreta specificità e pertinenza, indicando chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto alla base dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunte carenze motivazionali e vizi della valutazione probatoria in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, è connotato da indeterminatezza, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisum dei giudici di appello, risultando, dunque, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.