Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente ha ribadito con forza questi principi, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano vaghi e ripetitivi. Questa decisione offre spunti importanti sul reato di danneggiamento aggravato e sui criteri per impugnare efficacemente una sentenza.
I Fatti del Caso: Dal Danneggiamento Aggravato al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di danneggiamento aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione su due fronti principali. In primo luogo, ha criticato la motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità, definendola errata e generica, e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. In secondo luogo, ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato come danneggiamento semplice, un’ipotesi di reato meno grave e priva di rilevanza penale in quel contesto, negando la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede.
La Decisione della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati entrambi infondati, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Questa decisione si basa su una valutazione rigorosa dei requisiti procedurali che ogni ricorso deve soddisfare per poter essere esaminato nel merito.
Primo Motivo di Ricorso: Genericità e Attenuanti Generiche
La Corte ha stabilito che il primo motivo era affetto da genericità e indeterminatezza. Secondo i giudici, il ricorrente non aveva indicato con la necessaria puntualità e specificità gli elementi a base della sua censura, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, la critica alla motivazione della sentenza d’appello era troppo vaga per consentire alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ricordato un principio consolidato: il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a considerare quelli ritenuti decisivi per negarne la concessione.
Secondo Motivo di Ricorso: La Reiterazione di Censure Già Respinte
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la richiesta di riqualificare il reato da danneggiamento aggravato a semplice non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già motivato in modo logico e giuridicamente corretto perché l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede fosse sussistente. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato considerato non specifico, ma solo apparente, poiché non svolgeva la funzione di critica argomentata contro la decisione impugnata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: chi impugna una sentenza deve articolare critiche precise e circostanziate, non limitarsi a contestazioni generiche. Il secondo è il divieto di riproporre in Cassazione le medesime questioni di fatto già decise dai giudici di merito, a meno che non si evidenzi un vizio logico o giuridico palese nella motivazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso in esame mancasse di entrambi questi requisiti, rendendolo di fatto un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Cassazione. La decisione di rigettare il ricorso si allinea a una giurisprudenza costante che mira a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando impugnazioni dilatorie o prive di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta preparazione tecnica. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e non ripetitive. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento di critica costruttiva della decisione giudiziaria, non un mero tentativo di prolungare il processo senza argomenti validi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Deve rispettare i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Perché la Corte ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, ribadendo il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ di censure già mosse?
Significa che il motivo di ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni e critiche già presentate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, in appello) e che sono già state esaminate e respinte dal giudice. Un motivo di questo tipo è considerato non specifico e quindi inammissibile, poiché non svolge la funzione di critica argomentata contro la nuova sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta in termini alquanto vaghi la correttezza della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato sulla base di una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 5), non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso e relative alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di una ipotesi di danneggiamento semplice priva di rilevanza penale, non è consentito dalla legge in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, si ritiene sussistente l’esposizione alla pubblica fede del bene), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.