Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare censure specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua indeterminatezza. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto non aggravato. La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. L’esame si è fermato a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato era affetto da un vizio insanabile: la genericità. Un ricorso inammissibile è tale quando non rispetta i requisiti prescritti dalla legge, in particolare dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a denunciare un vizio di motivazione in modo astratto, senza però indicare quali fossero gli elementi concreti che la Corte d’Appello avrebbe omesso o valutato illogicamente. Di fronte a una motivazione della sentenza impugnata ritenuta ‘logicamente corretta’, l’appellante non ha fornito alla Cassazione gli strumenti per esercitare il proprio sindacato, ossia il proprio controllo di legittimità sulla decisione. In sostanza, non ha spiegato perché la motivazione fosse sbagliata, ma si è limitato ad affermarlo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sua genericità non ha consentito al giudice dell’impugnazione di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare l’intero processo, ma di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Se il ricorso non evidenzia in modo specifico dove e perché la sentenza sarebbe errata, la Corte non può svolgere il suo compito.
La conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità è duplice. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o non conformi alla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità. Pertanto, i motivi di ricorso devono essere formulati con estrema precisione tecnica, indicando le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della motivazione, e collegandoli agli atti processuali. Una critica generica e non argomentata è destinata a fallire, comportando non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a sostegno della sua censura, impedendo alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Cosa contestava il ricorrente nel suo unico motivo di ricorso?
Il ricorrente contestava la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, in relazione alla mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4714 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4714 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (cui CODICE_FISCALE) nato in ALGERIA il 02/11/1965
avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d’appello di Venezia
CONSIDERATO IN FATI -0 E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto non aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
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Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e la .l..s.dmgA della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.