Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVA DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 novembre 2022 dal Tribunale di Brescia, Io ha condannato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione, per non avere i giudici di merito ritenuto giustificato il suo allontanamento da casa, nonostante le spegazioni fornite, e per non avere concesso l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. nonostante la palese tenuità del fatto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità e aspecificità, i quanto ripropone gli stessi motivi già ampiamente valutati dalle due sentenze di merito, e respinti con motivazione logica, completa e non contraddittoria, dovendosi pertanto applicare il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; vedi anche Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 23E945);
ritenuto il ricorso inammissibile anche con riferimento all’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., trattandosi di richiesta non formulata con i motivi di appello, e perciò non deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, secondo il principio detl:ato da varie pronunce, tra cui Sez 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118;
ritenuto inoltre che, anche applicando il principio dettato da Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160, secondo cui «è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevai:o ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale», deve rilevarsi
l’assoluta mancanza di tale indicazione nell’atto di appello, con conseguente non deducibilità, in questa sede, del relativo vizio motivazionale;
ritenuto, peraltro e conclusivamente, che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata implicitamente motivata, avendo il giudice di appello valutato la gravità del fatto in base ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., ed avendola ritenuta modesta ma non particolarmente tenue (vedi Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente