Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19442 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente –
Sent. n. sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
UPÐ 19/03/2025
R.G.N. 42027/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Milazzo il 05/08/1989; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 14/12/2023 del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso.
Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione al reato ex art. 19 comma 3 lett. e) e 30 L. 394/91 assolveva COGNOME NOME per la particolare tenuitˆ del fatto.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, mediante il suo difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile. La censura è meramente rivalutativa dei fatti, laddove rappresenta che il ricorrente sarebbe involontariamente transitato nell’area in contestazione. Generico nella parte in cui censura la motivazione lamentando la mancata indicazione degli elementi a supporto, e la assenza agli atti della “conformitˆ” dei mezzi di segnalazione alla normativa di riferimento astenendosi da ogni specifica deduzione volta a dare contezza di tali asserzioni.
La motivazione, piuttosto, appare completa e coerente, posto che richiama i contenuti, inevitabilmente noti, del fascicolo processuale, illustra gli accertamenti della Guardia Costiera che conducevano a rinvenire il ricorrente nell’area marittima di riserva integrale contestata e vietata, evidenzia come dal fascicolo fotografico di cui alla c.n.r. risulta che la zona protetta era ampiamente segnalata in conformitˆ ai criteri disciplinari di riferimento e cita altres’ l’allegato di interesse con relative pagine. Si sottolinea inoltre la presenza del ricorrente a distanza dai punti di segnalazione tale da escludersi la loro incolpevole ignoranza.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della Cassa delle Ammende
19.3.2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME