Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, e la decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, previsti rispettivamente dagli articoli 337 e 582 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione.
Il fulcro dell’impugnazione verteva su un aspetto specifico della condanna: la contestazione relativa alla ritenuta recidiva. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, mirava a ottenere una riforma della sentenza su questo punto.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso. I giudici hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali, entrambi legati a vizi metodologici dell’atto di impugnazione.
In primo luogo, il ricorso è stato considerato ‘meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito’. Questo significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi elementi di diritto o di fatto pertinenti al giudizio di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha definito il motivo di ricorso ‘obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta, evidenziandone specifici errori logici o giuridici. Limitarsi a riaffermare la propria tesi senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice d’appello rende l’impugnazione inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Pertanto, un ricorso che non attacchi specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limiti a riproporre doglianze generiche, non assolve alla sua funzione.
La Corte ha rilevato che il ricorso non riusciva a superare la soglia dell’ammissibilità proprio perché mancava di specificità. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti, perché quella decisione sarebbe errata in diritto o viziata nella sua costruzione logica. La genericità e la ripetitività sono vizi che impediscono al giudice di legittimità di svolgere il proprio ruolo, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con la massima cura e precisione. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano nuovi, specifici e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza appellata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere respinta la propria istanza, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di censure già valutate nei gradi di merito e quando è obiettivamente generico, non confrontandosi in modo specifico con la motivazione della sentenza che si impugna.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato in questo caso?
Il motivo di ricorso si concentrava sulla contestazione della ‘ritenuta recidiva’, ovvero l’applicazione dell’aggravante legata alla precedente condanna del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32955 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/10/1985
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8320/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO .
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 5 pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativOalla ritenuta recidiva;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.