Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 10/01/1975
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a NOME per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, e 219, comma 1, L. F. (capo 1), 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 1, L.F. in relazione all’art. 2621 cod. civ. e 219, commi 1 e 2, n.1, L.F. (capo 2) e 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 2 e 219, commi 1 e 2, n.1 L.F. (capo 3) (fatti commessi in Torino il 2 luglio 2013);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si deduce il travisamento delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travis (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha enumerato tutti gli elementi in fatto atti a dar co della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ed in particolare del rela elemento soggettivo);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Presidente