Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo risulta generico e riproduttivo. L’ordinanza in esame offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le ragioni che possono portarne alla bocciatura preliminare, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Milano decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
1. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. L’eccessività della pena inflitta, in violazione dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare questi due aspetti, chiedendo di conseguenza una riforma della sentenza.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione impedisce ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate. Invece di analizzare se la pena fosse giusta o se si potesse applicare la causa di non punibilità, la Corte si è fermata a un esame preliminare, concludendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso.
La conseguenza diretta per la ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un punto centrale: la genericità del ricorso. I giudici hanno osservato che i motivi presentati erano una semplice riproduzione dei profili di censura già esposti nell’atto di appello. Tali questioni erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti.
In particolare, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis e di confermare la pena evidenziando:
* L’abitualità della condotta: Un elemento che di per sé osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* La consistenza del danno: Il pregiudizio causato non era affatto esiguo.
* L’intensità del dolo: L’intenzione criminale era stata significativa.
* Le ricadute sulla collettività: Il comportamento aveva avuto conseguenze negative anche per la generalità dei consociati.
Poiché il ricorso in Cassazione non contestava in modo specifico e critico queste precise motivazioni, ma si limitava a riproporre le stesse lamentele, è stato considerato privo della specificità richiesta dalla legge, rendendolo così inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si contesta l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione. Per essere efficace, un ricorso deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento giuridico. Limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte in appello equivale a presentare un atto inidoneo allo scopo, che la Corte non può fare altro che dichiarare inammissibile. La lezione è chiara: la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita e specifica della decisione che si intende contestare, pena la sua bocciatura preliminare e l’aggravio di spese per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riprodurre i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza contestare in modo specifico e puntuale le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Perché in questo caso non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché i giudici di merito avevano già motivato la sua inapplicabilità sulla base di elementi concreti, quali l’abitualità della condotta, la consistenza del danno, l’intensità del dolo e le ricadute negative sulla collettività.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9330 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 28/08/1958
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure, con cui contesta, rispettivamente, violazione di legge e manifesta illogicit motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ( doglianza) ed eccessività della pena per violazione dei criteri di cui all’art. pen. (seconda doglianza), oltre che manifestamente infondato, risulta generic quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati con l’atto di appe adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giu appello (che hanno sottolineato, p. 4, da un lato, l’abitualità della cond consistenza del danno e, dall’altro, l’intensità del dolo e le ricadute anc generalità dei consociati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.