Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del suo giudizio
Presentare un ricorso in Cassazione non significa poter ridiscutere l’intero processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Una recente ordinanza ha chiarito, ancora una volta, le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Questo principio è fondamentale per comprendere i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il delitto previsto dall’articolo 388 del codice penale, ovvero la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi.
I Motivi del Ricorso e il verdetto di Ricorso Inammissibile
I motivi presentati dall’imputato erano numerosi e toccavano diversi aspetti della vicenda processuale. Nello specifico, venivano contestati:
* Il giudizio sulla sua responsabilità penale.
* La valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
* La sussistenza stessa degli elementi che costituiscono il reato.
* La mancata motivazione su alcuni documenti acquisiti.
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* L’entità della pena e la mancata conversione in pena pecuniaria.
Nonostante la varietà delle doglianze, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi potesse superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, che rappresentano un caposaldo della procedura penale.
In primo luogo, i motivi sono stati giudicati meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, essi erano volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di agire come un ‘terzo giudice di merito’, ma solo di verificare la legittimità della decisione impugnata, ovvero la sua conformità alla legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione.
In secondo luogo, le censure sono state ritenute obiettivamente generiche. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato specificamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, demolendone punto per punto il ragionamento logico-giuridico, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni in modo astratto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è stata la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è stata la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto, ma deve essere esercitato con rigore tecnico e consapevolezza dei limiti imposti dalla legge, per non incorrere in sanzioni e nella definitiva conferma della condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, quando chiedono alla Corte una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non le competono.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti del processo. Il suo compito è limitato al giudizio di legittimità, ossia verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano correttamente applicato la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2959 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17684/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall’art. 388 cod. EsamiNOME i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla mancata motivazione GLYPH della documentazione acquisita del 18.12.2024, al GLYPH mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all’entità della pena inflitta e alla mancata scelta della pena pecuniar
Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una divers valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettiva generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.