Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. L’accesso è limitato a specifiche violazioni di legge e non può trasformarsi in un terzo esame dei fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto perché i motivi sono generici o meramente ripetitivi. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, normativa che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi: l’avvenuta prescrizione del reato, un’errata valutazione della recidiva, la contestazione del giudizio di responsabilità e, infine, un’analisi a suo dire carente delle prove raccolte.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
L’imputato ha tentato di smontare la sentenza di condanna su più fronti. Ha sostenuto che il tempo trascorso fosse sufficiente a estinguere il reato (prescrizione). Ha poi criticato la Corte d’Appello per avergli applicato la recidiva, aggravante che ha conseguenze sia sulla pena sia sui tempi di prescrizione. Infine, ha messo in discussione l’intero impianto accusatorio, chiedendo di fatto ai giudici della Cassazione di riesaminare le prove e di ricostruire diversamente i fatti.
È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è quello di valutare nuovamente se l’imputato sia colpevole o innocente basandosi sulle prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
L’inammissibilità del ricorso per motivi generici
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni molto precise. I giudici hanno osservato che la maggior parte dei motivi presentati non erano altro che una sterile riproposizione di argomenti già sollevati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Invece di individuare specifiche violazioni di legge nella sentenza d’appello, la difesa si è limitata a sollecitare una diversa lettura delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
1. Sulla prescrizione: I giudici hanno chiarito che, tenendo conto del termine minimo di sei anni previsto dall’art. 157 del codice penale e dell’aumento dovuto alla recidiva contestata, il reato non era affatto estinto al momento della pronuncia della sentenza d’appello. Il calcolo era matematico e non lasciava spazio a interpretazioni.
2. Sugli altri motivi: Per quanto riguarda la responsabilità e la valutazione delle prove, la Corte ha definito le censure ‘meramente riproduttive’ e ‘sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione’. Inoltre, i motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’ perché non si confrontavano specificamente con le argomentazioni dettagliate presenti nella motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso ignorava le risposte che i giudici d’appello avevano già dato a quelle stesse obiezioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere mirato, specifico e tecnicamente fondato su vizi di legittimità. Non può essere un tentativo di ottenere una terza revisione del merito della causa. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio di tutela dei diritti, non un mezzo per ritardare l’esecuzione di una sentenza con argomenti deboli e già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte infondati (come quello sulla prescrizione) e in parte generici e meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento sulla prescrizione e perché non è stato accolto?
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse estinto per il decorso del tempo. La Cassazione ha respinto questo motivo spiegando che, considerando la pena minima di sei anni per il reato e l’aumento dei termini dovuto alla recidiva, la prescrizione non era ancora maturata al momento della sentenza di secondo grado.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2884 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25054/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla ritenuta recid giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove,
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato, in ragione del termine min di sei anni previsto dall’art. 157 cod. pen. e della ritenuta recidiva, non era estinto al mome della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto agli altri, perché meramente riproduttivi d censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.