Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici e Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla formulazione di motivi non adeguati. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, sottolineando principi fondamentali della procedura penale. Questa decisione è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e non meramente volti a ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, una norma che sanziona la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la condanna in primo grado, la vicenda era giunta dinanzi alla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi procedurali e di merito che, a suo dire, avrebbero inficiato la sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su diversi punti, tra cui:
* La mera apparenza della motivazione della sentenza d’appello.
* L’erroneo richiamo a una precedente sentenza di secondo grado che era stata annullata dalla stessa Cassazione per ragioni procedurali.
* La mancata riunione del procedimento con un altro.
* La mancata assunzione di una testimonianza ritenuta cruciale.
* Il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
Nonostante la pluralità dei motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile nella sua interezza. La Corte ha spiegato che le censure mosse erano, in larga parte, una semplice riproposizione di questioni già valutate nei gradi di merito o erano formulate in modo così generico da non consentire un reale scrutinio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi del ricorso erano o reiterativi di censure già esaminate o miravano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che non può essere svolto in sede di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Mancanza di Confronto Specifico con la Sentenza Impugnata
Un altro punto cruciale è che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. I motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’ perché non hanno individuato con precisione quali profili specifici la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare. Lamentare una motivazione ‘apparente’ non è sufficiente; è necessario dimostrare dove e perché la motivazione è illogica o carente in relazione a specifici punti del ricorso.
L’Aspecificità di Alcune Censure
Per quanto riguarda la richiesta di riunione dei procedimenti, la Corte ha specificato che si trattava di un provvedimento non impugnabile e che il motivo era comunque aspecifico. Questo rafforza il principio secondo cui ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente e chiaramente argomentato.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una sede per ritentare di convincere i giudici della propria versione dei fatti, ma per evidenziare vizi di legge o di logica manifesta nella decisione impugnata. Un ricorso generico, ripetitivo o fattuale è destinato, come in questo caso, a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi presentati erano ritenuti generici, ripetitivi di censure già valutate nei gradi precedenti, e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘reiterativi’ e ‘generici’?
‘Reiterativi’ significa che ripropongono le stesse critiche già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre nuovi profili di illegittimità. ‘Generici’ significa che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a lamentele vaghe e astratte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2878 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a URBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25013/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P,R. n. del 1990), i motivi nuovi;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mera apparenza della motivazione per avere la Cort di appello richiamato la precedente sentenza di secondo grado, annullata dalla Corte di cassazione per ragioni processuali, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, mancata riunione del presente procedimento ad altro, alla mancata assunzione del teste COGNOME, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e al giudizio di comparazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla mancata riunione, aventi ad oggetto un provvedimento non impugnabile e aspecifico, e quanto gli altri, reiterativi di censure g adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivamente generici rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; né sono stati chiariti quali sarebbero gli specifici profili non considerati dalla Corte di appello nella parte in cui q ha richiamato la precedete sentenza annulla dalla Corte di cassazione solo per motivi processuali;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.