Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un’impostazione errata, che mira a una nuova valutazione dei fatti piuttosto che a contestare errori di diritto. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce questi principi, offrendo una chiara lezione sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, la legge che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a due argomenti principali: una contestazione generale del giudizio di responsabilità e la richiesta di riconoscimento di una specifica circostanza attenuante che i giudici di merito non avevano concesso.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha tentato di rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna. Inoltre, ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 61, n. 4, del codice penale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato la debolezza strutturale di tali motivi. Essi, infatti, non introducevano nuove questioni di diritto né evidenziavano vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, sollecitando di fatto un terzo esame del merito della vicenda. Questo approccio è incompatibile con la natura del giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla dichiarazione di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro.
In primo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e ‘sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove’. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Tentare di ottenere una nuova interpretazione dei fatti è un’operazione preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, i motivi sono stati definiti ‘obiettivamente generici’ rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante non ha contestato specificamente i passaggi logico-giuridici della decisione della Corte d’Appello, ma ha presentato critiche astratte che non si confrontavano con le argomentazioni del giudice. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, evidenziandone le presunte falle, non ignorandola.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere tecnicamente rigorosa e focalizzata esclusivamente su vizi di legittimità. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere censure già valutate nei gradi precedenti, o se mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata non sono specifiche e non si confrontano direttamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice precedente, risultando così astratte e non pertinenti al caso concreto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2872 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2872 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 240312025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscime della circostanza attenuante di cui all’art. 61, n. 4, c.p.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivame generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.