Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica alla Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Una recente ordinanza chiarisce i requisiti di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo porti a una condanna alle spese e a una sanzione. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, previsti rispettivamente dagli articoli 337 e 582 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi volti a smontare il giudizio di colpevolezza.
I Motivi del Ricorso Presentato dall’Imputato
L’appellante ha basato la sua difesa su diversi punti critici, tra cui:
* La valutazione della sua responsabilità penale.
* L’accertamento della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
* Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* La richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
* La contestazione sulla dosimetria della pena applicata.
Questi motivi, sebbene apparentemente completi, nascondevano delle criticità procedurali che si sono rivelate fatali per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato chiaramente perché il ricorso non potesse essere accolto. Le ragioni possono essere riassunte in due concetti chiave: ripetitività e genericità.
Ripetitività delle Censure
I giudici hanno osservato che i motivi presentati non erano altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). In sostanza, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti di diritto, ma ha semplicemente ripetuto le stesse difese, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla funzione della Corte di Cassazione, che non è un “terzo grado” di merito.
Genericità e Mancato Confronto con la Sentenza
Il secondo e più grave difetto risiedeva nella genericità delle argomentazioni. Il ricorso era formulato in modo astratto, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con precisione dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge, non limitarsi a esprimere un generico dissenso. Il ricorso, inoltre, mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa, un compito che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e mirato a contestare specifici errori di diritto commessi nella sentenza impugnata. Non può essere uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile, perché meramente ripetitivo delle argomentazioni già respinte o perché formulato in modo generico senza un confronto critico con la decisione appellata, non solo sarà respinto, ma comporterà anche un aggravio di spese per il ricorrente. È un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la forma e la sostanza del ricorso sono essenziali quanto le ragioni di merito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Per quali motivi principali il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di censure già valutate nei gradi di merito e, dall’altro, oggettivamente generici e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, mirando a una nuova valutazione dei fatti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o valutare diversamente le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2864 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24685/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 – 582 Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all’accertamento capacità di intendere e di volere, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su aggravanti, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivam generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.