Ricorso inammissibile: quando è generico e ripetitivo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti. Il caso riguarda una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti e la successiva decisione della Suprema Corte di non procedere all’esame di merito del ricorso, con importanti conseguenze per il ricorrente. Analizziamo la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il caso in esame: la vicenda processuale
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione vertevano su diversi punti: la valutazione del giudizio di responsabilità, l’analisi delle prove, l’attribuzione della sostanza stupefacente al ricorrente e la gestione di un’istanza di patteggiamento. In sostanza, la difesa contestava l’intero impianto accusatorio confermato in appello, cercando di ottenere una riconsiderazione del caso.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi argomenti giuridici, ma si è limitato a riproporre le stesse obiezioni, sperando in un esito diverso.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le doglianze erano ‘obiettivamente generiche’ rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso non si confrontava specificamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, ma mirava a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria non è priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e istruttiva. Viene ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio nel quale riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che, invece di individuare vizi di legittimità, si limita a criticare genericamente l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito o a proporre una lettura alternativa dei fatti, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte sottolinea che i motivi del ricorso non si ‘confrontano’ con la sentenza impugnata, dimostrando una carenza di specificità che ne determina l’inefficacia.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale e della sostanza giuridica degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Riproporre acriticamente le stesse argomentazioni già respinte o chiedere un riesame del merito dei fatti sono strategie processuali destinate al fallimento di fronte alla Corte di Cassazione, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge e non di rivedere le ricostruzioni fattuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera ripetizione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, erano oggettivamente generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte chiarisce che il suo ruolo non è quello di effettuare una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, ma di giudicare la legittimità della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2859 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2859 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24446/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità quanto al capo B) valutazione delle prove, alla riconducibilità della sostanza stupefacente all’odierno ricorren all’istanza di patteggiamento;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivam generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.