Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4668 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4668 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a BARI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d’appello ha riformato la pronuncia assolutoria del primo giudice; assume, inoltre, la mancata conferma della qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod. pen., nonchØ il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., già applicata dal Tribunale;
che , secondo il ricorrente, la Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione dei fatti prospettata dal pubblico ministero e ricalcando le argomentazioni dell’atto d’appello, avrebbe immotivatamente disatteso la congrua motivazione della sentenza di primo grado, che aveva qualificato il fatto come ricettazione di lieve entità; e che la decisione d’appello sarebbe altresì censurabile per non avere adeguatamente valutato gli atti d’indagine acquisiti al processo, limitandosi ad affermare la responsabilità dell’imputato in modo assertivo e superficiale, senza considerare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell’assoluzione; che, inoltre, la Corte avrebbe errato nell’escludere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, Ł indeducibile, poichØ si risolve in una pedissequa reiterazione delle stesse doglianze già prospettate in appello e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale;
che la Corte d’appello ha chiarito, con motivazione coerente e non illogica, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.; ha evidenziato, in particolare, che il valore della merce rinvenuta, come desumibile dagli atti d’indagine, non può ritenersi modesto e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale elemento Ł già di per sØ ostativo all’applicazione dell’attenuante speciale, senza che possano assumere rilievo, in via sussidiaria, gli ulteriori criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
– Relatore –
Ord. n. sez. 1302/2026
CC – 27/01/2026
che, la doglianza del ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, limitandosi a ribadire la ricostruzione dei fatti prospettata in primo grado, senza indicare specifici vizi della motivazione impugnata, nØ chiarire in che modo la Corte d’appello avrebbe travisato o omesso la valutazione degli elementi di prova; che, pertanto, le censure devono ritenersi non specifiche, poichØ si presentano come meri motivi apparenti, privi della tipica funzione critica richiesta dall’art. 606 cod. proc. pen.;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME