Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità e della ripetitività dei motivi. Analizziamo questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare per non vedere la propria impugnazione respinta senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato basava la sua impugnazione su due principali motivi. Con il primo, lamentava la nullità del decreto di rinvio a giudizio e il conseguente difetto di correlazione tra l’accusa originaria e la sentenza di condanna. Con il secondo motivo, contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano affermato la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi inammissibili. Di conseguenza, non ha analizzato il merito della questione, ma ha fermato il suo giudizio alla valutazione preliminare dei requisiti del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni procedurali precise, che delineano i confini del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: la Genericità che Porta a un Ricorso Inammissibile
Il primo motivo è stato giudicato generico e indeterminato. Secondo i giudici, il ricorrente non ha specificato in modo chiaro e puntuale quali fossero gli elementi mancanti o errati nella sentenza impugnata. L’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale richiede che i motivi di ricorso siano specifici. In questo caso, la censura era formulata in modo così vago da non permettere alla Corte di individuare i rilievi mossi e, soprattutto, di valutare l’esistenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Un motivo generico non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
Il Secondo Motivo: Ripetitività e il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso mirava a ottenere una nuova e alternativa lettura delle prove, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la presenza di vizi logici o giuridici nella motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il ricorrente, peraltro, non ha denunciato un ‘travisamento della prova’ (ovvero un errore palese nella lettura di un atto processuale), ma si è limitato a proporre una diversa interpretazione, inammissibile in questa sede.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di condanna. È necessario articolare censure specifiche, che colpiscano vizi di legittimità (violazione di legge) o vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione. Proporre un ricorso inammissibile perché generico o meramente ripetitivo non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche. La difesa deve quindi concentrarsi sull’individuazione di errori specifici, evitando di trasformare il ricorso per cassazione in un appello mascherato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, cioè non indica in modo specifico i motivi della contestazione e gli elementi a supporto, come previsto dall’art. 581 c.p.p., o se si limita a ripetere argomenti già respinti in appello senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago e indeterminato, senza precisare quali parti della sentenza si contestano e perché, non consentendo al giudice di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti, a meno che non si denunci un ‘travisamento della prova’, cioè un errore palese nella percezione di un atto del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6498 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 01/08/1949
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la nullità del decreto di rinvio a giudizio e il conseguente difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche con riguardi al concreto pregiudizio che sarebbe derivato al diritto di difesa dell’imputato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, che il ricorrente sottopone in allegazione anche alla Corte di cassazione in difetto da pertinente individuazione di specifici travisamenti;
considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – nulla aggiungendo di decisivo rispetto ai rilievi dedotti il contenuto della memoria della difesa in data 23 dicembre 2024 – con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.