Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica puntuale alla decisione impugnata, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi applicati.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato su Motivi Ripetitivi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. I motivi dell’impugnazione si concentravano su tre punti principali: la presunta destinazione a scopo terapeutico di una sostanza stupefacente, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, questi motivi non introducevano elementi di novità, ma si limitavano a reiterare doglianze già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte: La Regola del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, seguendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della decisione impugnata, non potendosi risolvere in una mera riproposizione delle difese già svolte.
La Genericità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi come “generici e meramente riproduttivi”. La Corte ha sottolineato che l’imputato non ha affrontato specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello (che, come indicato, si trovavano nelle pagine da 2 a 9 del provvedimento), ma ha preferito insistere su profili di censura già vagliati e disattesi. Questo approccio rende l’impugnazione non idonea a innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In linea con quanto previsto dalla legge, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria si giustifica, come richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, sul presupposto che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, presentando un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e si fondano su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti, ma deve dialogare criticamente con la sentenza che intende contestare, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e viene giustamente considerato inammissibile. La condanna alla sanzione pecuniaria serve inoltre come deterrente per evitare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per gli operatori del diritto: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza impugnata. Non è sufficiente reiterare le difese precedenti, ma è necessario individuare con precisione i vizi del provvedimento e argomentarli in modo specifico e pertinente. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche che gravano sul proponente, a testimonianza di un uso non corretto dello strumento processuale.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando deduce motivi generici e meramente riproduttivi di censure che sono già state adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente viene condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché si ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero presentando un’impugnazione priva dei necessari requisiti di specificità, come stabilito da un principio affermato dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla destinazione a scopo terapeutico della sostan stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, all’applicabilità della causa punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generic adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (s vedano le pagine da 2 a 9);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.