Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole. Una di queste è la specificità dei motivi. Quando un ricorso si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte, senza affrontare criticamente la decisione impugnata, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Un’ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando perché la genericità e la ripetitività dei motivi portano a una chiusura del processo senza un esame di merito.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di tentato furto aggravato in concorso. L’accusa era di aver compiuto, insieme ad altri complici, atti idonei a impossessarsi del contenuto di un distributore automatico situato presso una tabaccheria, danneggiandone una parete con oggetti metallici. Il tentativo non era andato a buon fine per cause indipendenti dalla volontà degli autori.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio di motivazione relativo alla congruità della pena inflitta. Sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le sue dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, le quali, a suo dire, dimostravano una certa collaborazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo presentato dal ricorrente era del tutto generico e aspecifico. Invece di contestare con argomenti giuridici puntuali la motivazione della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e rigettate dal giudice del gravame.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi del Ricorso Inammissibile e la Genericità dei Motivi
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di ricorso inammissibile per genericità dei motivi, previsto dall’art. 591 c.p.p. La Corte sottolinea che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione sulla pena, tenendo conto di vari fattori.
Il ricorso, invece di smontare punto per punto tale ragionamento, si è limitato a reiterare che le dichiarazioni dell’imputato avrebbero dovuto essere valutate più favorevolmente. Questo approccio è stato considerato processualmente scorretto e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e logica sulla determinazione della pena. I giudici di secondo grado avevano considerato le dichiarazioni dell’imputato, ma le avevano ritenute generiche e non realmente collaborative. Esse non avevano aggiunto dettagli significativi sulla dinamica dei fatti né aiutato a identificare i complici; al contrario, sembravano più un tentativo di minimizzare il proprio ruolo.
Oltre a ciò, la pena era stata giustificata sulla base di altri elementi oggettivi:
1. La natura del fatto: un reato predatorio commesso in concorso.
2. L’entità del pregiudizio: il danno materiale arrecato al distributore automatico.
3. La personalità del reo: la condizione di recidivo infraquinquennale, indicativa di una persistente inclinazione a delinquere.
4. La condotta successiva: il comportamento tenuto dopo i fatti, che non deponeva a favore di una diminuzione della pericolosità sociale.
Questi elementi, complessivamente valutati, fornivano una base solida e immune da censure per la pena applicata, rendendo le lamentele del ricorrente prive di fondamento e meramente ripetitive.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica e critica. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati. La decisione insegna che, per contestare la congruità della pena, è necessario dimostrare un’evidente illogicità o una violazione di legge nella motivazione del giudice, non limitarsi a offrire una diversa e più favorevole lettura degli stessi fatti. La sanzione dell’inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, serve a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Le dichiarazioni rese dall’imputato possono sempre portare a una riduzione della pena?
No, non automaticamente. Nel caso specifico, le dichiarazioni sono state considerate generiche, non realmente collaborative (poiché non hanno chiarito la dinamica dei fatti né identificato i complici) e finalizzate a minimizzare la propria responsabilità. Pertanto, i giudici non le hanno ritenute sufficienti per giustificare una pena più mite.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1274 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1274 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata a suo carico dal Tribunale di Bari per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624, primo comma, 625 n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen., contestato perché in concorso con altri compiva atti idonei in maniera non equivoca ad impossessarsi del contenuto all’interno del distributore automatico installato presso una tabaccheria, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà, avendo danneggiato una parete del distributore stesso attraverso l’uso di oggetti metallici;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione sul punto della congruità della pena, ritenuta tale dalla Corte di appello nonostante il superamento del medio edittale affermando a supporto che le generiche asserzioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio non avrebbero apportato nulla di specifico circa l’effettiva dinamica dei fatto, laddove l’ordinanza d applicazione di misura cautelare affermerebbe la spontanea ammissione da parte del AVV_NOTAIO del coinvolgimento in alcuni dei reati contestati, fornendo altresì informazioni utili ad individuare altri correi e a delineare il modus operandi – è generico per aspecificità (che si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e da cui, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità) perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha motivato in punto di trattamento sanzionatorio con congruo riferimento alle singole dichiarazioni rese dal COGNOME, dedotte come segno di collaborazione ma in realtà generiche, che nulla contengono circa l’effettiva dinamica e i correi, e in parte anche volte a minimizzare il proprio coinvolgimento e a negare di essersi voluto travisare, oltre che con riferimento alla natura del fatto, all’entità del pregiudizi arrecato alla persona offesa, alla condizione di recidivo infraquinquennale ed alla condotta successiva ai fatti di causa, segno di crescente pericolosità sociale del ricorrente; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.