Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo i criteri rigorosi per accedere al terzo grado di giudizio. La decisione sottolinea come i motivi di ricorso non possano limitarsi a una semplice riproposizione di argomenti già esaminati o a una richiesta di rivalutazione dei fatti, ma debbano individuare precisi vizi di legge nella sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. I motivi di impugnazione si concentravano su tre aspetti principali: la contestazione del giudizio di responsabilità, la critica alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito e la presunta esistenza della scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393 bis c.p.). In sostanza, la difesa mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova interpretazione delle prove raccolte.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che impediva l’analisi della fondatezza delle censure. La decisione si basa su un principio cardine del processo di legittimità: la Corte di Cassazione è giudice del diritto, non del fatto. Il suo compito non è quello di stabilire come si sono svolti gli eventi, ma di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono state duplici. In primo luogo, la Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Presentare gli stessi argomenti senza introdurre nuovi profili di illegittimità equivale a chiedere un terzo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘generici’ rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. L’imputato non aveva, infatti, instaurato un confronto critico con le ragioni specifiche esposte dalla Corte d’Appello per confermare la condanna, limitandosi a contrapporre la propria versione dei fatti. Un ricorso efficace deve, al contrario, demolire punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le specifiche falle giuridiche o logiche.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente solidi, focalizzati esclusivamente su vizi di legittimità e non su tentativi di ottenere una revisione dei fatti ormai accertati. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evitando la mera ripetizione di argomentazioni già sconfessate.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera riproduzione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito e, dall’altro, generici e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di diritto) e della coerenza logica della motivazione, non può sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali di merito (giudizio di fatto).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1213 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1213 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
R.G. n. 22643/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell alla sussistenza della scriminante di cui all’art. 393 bis cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè generici rispe motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.