Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei criteri di ammissibilità del ricorso in Cassazione, delineando i confini tra un legittimo motivo di impugnazione e una richiesta di riesame del merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente sono significative. Il caso riguarda un individuo condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, il cui ricorso è stato respinto perché ritenuto generico e ripetitivo.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. A seguito della sentenza della Corte d’Appello di Roma, che confermava la sua responsabilità, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre punti principali:
1. Contestazione del giudizio di responsabilità: Metteva in discussione la valutazione delle prove che aveva portato alla sua condanna.
2. Critica alla dosimetria della pena: Lamentava un’errata quantificazione della sanzione applicata.
3. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: Sosteneva di aver diritto a una riduzione della pena in virtù di fattori non adeguatamente considerati.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali motivi non superassero il vaglio di ammissibilità.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, che riflettono principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il ricorso era volto a ‘sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti’. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
L’ordinanza sottolinea che i motivi del ricorso erano anche ‘generici’ rispetto alla motivazione della sentenza d’appello. Ciò significa che non si confrontavano specificamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado per confermare la condanna, ma si limitavano a contrapporre una propria versione dei fatti. Un ricorso efficace deve, al contrario, individuare precise violazioni di legge o vizi logici nel ragionamento del giudice, non limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione fattuale.
La Corte ha quindi ribadito un principio cardine: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia formulato in modo specifico, criticando puntualmente i vizi di legittimità della decisione impugnata e non tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici. La sentenza di condanna diventa così definitiva, chiudendo il percorso processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una semplice ripetizione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’ o ‘ripetitivi’?
Un motivo è ‘ripetitivo’ quando ripropone le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. È ‘generico’ quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a contrapporre una diversa interpretazione senza evidenziare vizi di legge o di logica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1196 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1196 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. n. 22510/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria dell al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una divers valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè generici r alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.