Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando un Appello è Troppo Generico
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale che l’atto di impugnazione sia formulato in modo specifico, critico e pertinente. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa nei confronti di un individuo per diversi reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e un illecito ambientale previsto dal d.lgs. 152/2006. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado.
Il punto focale del ricorso per cassazione riguardava esclusivamente il reato di resistenza. Nello specifico, l’imputato, per evitare di essere sottoposto a fotosegnalamento – procedura che avrebbe svelato la falsità delle generalità precedentemente fornite – aveva reagito con violenza, tentando di colpire con la testa il volto di uno degli agenti. La difesa sosteneva che tale reazione non fosse animata dalla finalità di opporsi a un atto d’ufficio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra su un vizio procedurale fondamentale: la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso.
I Giudici hanno osservato che le doglianze presentate in Cassazione erano una mera riproduzione di quelle già avanzate nell’atto di appello. La difesa si era limitata a contestare le conclusioni dei giudici di merito in termini ‘aspecifici’, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione ‘non illogica’ per rigettare le tesi difensive, spiegando adeguatamente come la condotta violenta dell’imputato integrasse il reato di resistenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. Un ricorso per cassazione è inammissibile quando, invece di individuare vizi specifici (di legge o di logica) nella sentenza impugnata, si limita a riproporre le stesse questioni già decise in secondo grado. In altre parole, non basta ripetere ‘non sono colpevole perché…’, ma è necessario spiegare ‘la Corte d’Appello ha sbagliato nel punto X per il motivo Y’.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva chiaramente ricostruito i fatti e la responsabilità dell’imputato. Il ricorso, invece, lamentava in modo generico e assertivo una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza però dimostrarla concretamente. Citando un precedente (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019), la Corte ha ribadito che non è ammissibile un’impugnazione che si traduce in una sterile reiterazione di argomenti già motivatamente respinti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per la pratica legale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. L’obiettivo non è ottenere un terzo giudizio sui fatti, ma evidenziare errori specifici nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. Un ricorso che non assolve a questa funzione, limitandosi a ripetere argomenti già vagliati, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando così generico e assertivo.
Qual era la condotta contestata all’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
L’imputato, per evitare di essere sottoposto a fotosegnalamento che avrebbe rivelato le sue false generalità, si era agitato violentemente e aveva tentato di colpire con la testa il volto di uno degli agenti.
Cosa significa che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre gli stessi motivi dell’appello?
Significa che l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte deve identificare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente. Non può essere una semplice riproposizione delle tesi difensive già esaminate, ma deve essere un’analisi critica rivolta a censurare puntualmente il ragionamento del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/12/1992
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. nonché del reato ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 – risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell’atto di appello rilevando che dall’istruttoria svolta in primo grado, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato e che nel ricorso, relativo al solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, ci si limita a contestare, in termini aspecifici, le conclusioni de Giudici di merito – che hanno dato adeguatamente atto della condotta violenta posta in essere dal COGNOME che, onde evitare di essere sottoposto a fotosegnalamento che avrebbe evidenziato la falsità delle generalità dichiarate, si è agitato in modo violento tentando di colpire con il capo il volto di uno degli operanti – sostenendosi che l’imputato “non ha reagito con la finalità di opporsi a un atto dei pubblici ufficiali”. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025