Ricorso inammissibile: quando è generico e ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. La Corte Suprema ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente quando un ricorso inammissibile viene respinto perché non rispetta questi confini, risultando generico e ripetitivo. Vediamo insieme cosa è successo e quali principi possiamo trarne.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 393 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. I motivi del suo ricorso erano ampi e toccavano diversi aspetti: contestava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, la quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati non avessero i requisiti minimi per essere esaminati nel merito. In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già sollevate e adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. Invece di evidenziare un errore di diritto nella sentenza impugnata, l’appellante cercava di ottenere dai giudici di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti a lui più favorevole, un’attività che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Genericità e mancato confronto con la motivazione
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la genericità dei motivi. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano state formulate in modo astratto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto le argomentazioni giuridiche. Un ricorso che si limita a lamentele generali, senza un’analisi critica e puntuale della sentenza, è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte è chiara e diretta. I motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili per una duplice ragione:
1. Meramente riproduttivi: Erano una semplice ripetizione di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata.
2. Generici e volti a una nuova valutazione dei fatti: Sostanzialmente, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di agire come un terzo giudice di merito, riconsiderando le prove e la ricostruzione dei fatti, compito che la legge non le assegna.
Per questi motivi, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, rendendo impossibile un esame del suo contenuto.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due sanzioni economiche: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere tutto. È uno strumento per correggere errori di diritto. Chi intende presentare ricorso deve formulare motivi specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse argomentazioni già respinte o di chiedere una rivalutazione dei fatti. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate nei gradi precedenti, sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono formulate in modo vago, senza indicare in modo specifico e puntuale gli errori di diritto che avrebbe commesso il giudice della sentenza impugnata. In pratica, non riescono a creare un vero e proprio contraddittorio con le argomentazioni giuridiche della decisione contestata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1187 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1187 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRASSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22413/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 393 cod. p Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè generici rispe motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.