Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario confrontarsi criticamente con la decisione che si intende impugnare. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
Il Caso in Analisi: un Appello contro la Condanna per Evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando la mancata sostituzione della pena. Il ricorso, tuttavia, non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (la sostituzione della pena), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Scelta: un Ricorso Inammissibile
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e si articolano su due punti principali, entrambi cruciali per comprendere la logica del processo di legittimità.
1. Motivi Ripetitivi e Già Valutati
In primo luogo, la Corte ha osservato che il ricorso era ‘meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito’. Questo significa che l’avvocato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in primo e secondo grado, senza introdurre nuovi profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese, ma un giudice della legittimità che valuta se i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
2. Genericità e Mancato Confronto con la Sentenza
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’. Questo è il punto centrale. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si contesta. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario individuare l’errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello e spiegare perché la sua motivazione è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata. In questo caso, il ricorrente non ha fatto questo esercizio critico, rendendo il suo gravame inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. Infatti, con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso efficace è quello che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, non quello che si limita a ripetere argomenti già sconfitti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, era meramente riproduttivo di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, era generico e non si confrontava con la motivazione specifica della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1177 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1177 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (MISURA) nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22335/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perchè generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ovembre 2025.