Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario presentare motivi specifici, pertinenti e non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando non rispetta i rigidi paletti del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dalla condanna di una persona per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su tre aspetti principali: una presunta erronea valutazione della sua responsabilità penale, una critica alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito e, infine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere discusso. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano i limiti del giudizio di legittimità.
Censure Ripetitive e Generiche
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o vizi procedurali specifici della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse obiezioni. Inoltre, i motivi sono stati definiti ‘generici’ perché non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, un requisito essenziale per un ricorso in Cassazione.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
Il secondo punto, ancora più cruciale, riguarda la natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha sottolineato che il ricorso mirava a ottenere una ‘diversa valutazione delle prove’ e una ‘nuova ricostruzione dei fatti’. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’). La Corte di Cassazione, invece, è un ‘giudice di legittimità’, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non riesaminare le prove o decidere quale versione dei fatti sia più credibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione di una norma giuridica o gravi difetti logici nella motivazione. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti o sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente ripetitivi di argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, e miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti o a una diversa valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1183 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1183 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELENDUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22380/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.