Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale su questo tema, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando i motivi sono meramente ripetitivi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato concernente sostanze stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi della normativa vigente. La condanna, inizialmente pronunciata dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, le critiche (o doglianze) si concentravano sulla mancata configurazione dell’unicità della condotta e sulla valutazione della rilevanza della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Questo passaggio è cruciale: prima di valutare se un ricorso è fondato, il giudice deve verificare se rispetta i requisiti che la legge impone per poter essere esaminato.
L’inammissibilità per genericità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nella natura del ricorso presentato. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni proposte non erano nuove, ma si limitavano a riprodurre le stesse censure già presentate e adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non ha sviluppato un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a una riproposizione sterile dei suoi argomenti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice replica degli atti precedenti. La funzione della Corte di Cassazione è quella di giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
Quando un ricorso si limita a ripetere doglianze già respinte nel merito, senza indicare specificamente perché la motivazione della Corte d’Appello sarebbe errata o illogica, esso perde la sua funzione critica e diventa generico. La Corte territoriale aveva già fornito adeguati argomenti giuridici per disattendere le tesi difensive; il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con tali argomenti, dimostrandone la fallacia, cosa che non ha fatto. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato ricorso inammissibile.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chi intende presentare un ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni respinte in appello. È indispensabile un’analisi critica della sentenza di secondo grado, evidenziando in modo puntuale e specifico i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza articolare uno specifico confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’ o ‘riproduttivi’?
Significa che le doglianze non presentano nuovi argomenti o specifiche critiche alla logica della decisione impugnata, ma si limitano a ripetere le stesse questioni e lamentele già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all’esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bologna, il 07/03/2023).
Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (illogicità della motivazione in relazione alla mancata configurazione dell’unicità della condotta, altresì censurandosi la valutazione di rilevanza della recidiva), non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (foglio 5 sent. imp.), con il supporto di adeguat argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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