Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un appello alla Corte di Cassazione rischia di essere respinto prima ancora di essere discusso nel merito? La recente ordinanza della Suprema Corte fornisce una risposta chiara, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate. Questa decisione è un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità e sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa (ex art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ingannato le vittime con un consolidato modus operandi, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali.
Con il primo motivo, contestava la valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e mettendo in discussione l’affermazione della sua responsabilità penale. Con il secondo, lamentava un’errata applicazione della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
La Valutazione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rigettato l’impugnazione dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già sconfitte in appello.
I giudici hanno osservato che entrambi i motivi erano fondati su una lettura alternativa delle prove e si traducevano in una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. Mancava un vero confronto dialettico con la motivazione della sentenza d’appello; l’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti, cosa che non rientra nei suoi poteri.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione congrua e logica su tutti i punti contestati. Aveva evidenziato l’attendibilità delle persone offese, la capacità persuasiva dell’imputato, la rappresentazione di una falsa realtà e la serialità del suo comportamento criminale. Pertanto, le critiche sollevate nel ricorso erano generiche e non consentite in sede di legittimità.
Anche riguardo alla recidiva, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. Essi avevano ritenuto la recidiva reiterata ‘semplice’ sulla base della ‘accentuata pericolosità sociale’ del ricorrente e della sua ‘pervicace inclinazione a delinquere’, elementi desunti dal suo comportamento deviante ininterrotto. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la Corte di Cassazione non è un terzo giudice del fatto. Il suo ruolo è quello di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione si limita a sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, senza individuare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici manifesti) nella decisione impugnata. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sigilla la fine del percorso giudiziario per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico, e dunque inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti, poiché questo è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
In questo caso, perché la contestazione sull’applicazione della recidiva è stata respinta?
La contestazione è stata respinta perché i giudici di merito avevano correttamente motivato l’applicazione della recidiva reiterata ‘semplice’, basandola sull’accentuata pericolosità sociale del ricorrente e sulla sua costante inclinazione a commettere reati, desumibile dal suo comportamento deviante e ininterrotto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 17/07/1966
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso sono fondati su un’alternati lettura delle emergenze istruttorie e meramente riproduttivi di profili di c già prospettati con l’atto di appello e già adeguatamente vagliati e disatt Corte territoriale con congrui argomenti logici e giuridici, avverso i qual dispiegato un adeguato confronto dialettico, e risultano, per -tanto, in parte non consentiti e comunque generici;
che, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, con cui si contesta di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di ex art. 640 cod. pen. ascritti all’odierno ricorrente, la sentenza impugnata ha congrua posto in evidenza l’attendibilità delle persone offese, l’irrilevanza di una mancanza di accortezza, la capacità persuasiva e la rappresentazione di una realtà, la serialità del consolidato modus operandi, l’assenza di ipotesi alternative ricavabili dal compendio probatorio (pp. 4-6);
che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di le in relazione all’applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente affermato che, contrariamente deduzioni difensive, è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata “s sulla base l’accentuata pericolosità sociale del ricorrente e la sua attuale inclinazione a delinquere, evincibile dall’ininterrotto comportamento devi dedito alla commissione di reati predatori (cfr. pp. 7-8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.