Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È fondamentale che l’atto di impugnazione sia specifico, critico e non una semplice ripetizione di argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso: Condanna per Spaccio di Lieve Entità
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello di Torino. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina), qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 1.032 euro di multa.
Non ritenendo giusta la quantificazione della pena, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile.
I Motivi del Ricorso e la Richiesta alla Suprema Corte
Il ricorrente ha basato il suo appello su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla misura della pena. In sostanza, si lamentava del fatto che i giudici di merito non avessero applicato la sanzione minima prevista dalla legge (il cosiddetto ‘minimo edittale’), senza fornire, a suo dire, una giustificazione adeguata per tale scelta.
La richiesta alla Corte di Cassazione era quindi di annullare la sentenza d’appello e ridurre la pena al livello più basso consentito dalla normativa per quel tipo di reato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non aveva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Innanzitutto, il motivo del ricorso è stato considerato una mera riproduzione delle censure già presentate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. Nel caso di specie, il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che invece era stata ritenuta logica, congrua e giuridicamente corretta.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale nel determinare la pena. Essi avevano spiegato perché non fosse applicabile il minimo edittale, facendo riferimento a elementi concreti come i profili fattuali della condotta e i precedenti penali dell’imputato. La pena, pur orientata verso il minimo, era stata giustamente graduata in base a questi parametri.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione è uno strumento di controllo sulla legittimità della decisione, non una terza occasione per ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione identifichi con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le sue argomentazioni. Una difesa che si limita a ripetere le stesse doglianze, senza attaccare il nucleo motivazionale della decisione precedente, è destinata al fallimento e comporta costi aggiuntivi per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché era una semplice riproduzione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata.
Perché la pena non è stata fissata al minimo assoluto previsto dalla legge?
I giudici di merito hanno giustificato la loro decisione di non applicare la pena minima sulla base di elementi concreti, come le specifiche modalità della condotta illecita e i precedenti penali dell’imputato, esercitando la loro discrezionalità in modo motivato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: 067NI-13X) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificati i fatti ai sensi dell’art.73, comma 5, dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio non fissato sul minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali orientati al minimo e i giudici di merito, nell’ambito della loro discrezionalità, hanno altresì evidenziato le ragioni per le quali non potesse essere applicato il valore minimo edittale in ragioni dei profili fattuali della condotta e dei precedenti penali del reo.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024
Il Presi unte