Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione. È necessario presentare argomenti solidi, specifici e pertinenti. Un caso recente ha ribadito questo principio, concludendosi con la dichiarazione di ricorso inammissibile per la sua genericità e ripetitività. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali e sostanziali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. I motivi del ricorso erano incentrati su tre punti principali: la contestazione del giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la richiesta di sostituzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede le caratteristiche necessarie per essere giudicato. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che delineano i confini del giudizio di legittimità:
1. Ripetitività delle Censure
I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito”. In altre parole, il ricorrente non ha presentato nuove argomentazioni giuridiche, ma si è limitato a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo tentativo di sollecitare una “diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti” è estraneo ai compiti della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità (cioè della corretta applicazione della legge) e non di merito (cioè della ricostruzione dei fatti).
2. Genericità dei Motivi e Mancato Confronto
Il secondo punto cruciale è stata la genericità dei motivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale dei passaggi logico-giuridici della decisione che si contesta. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo individuare e argomentare i vizi specifici della sentenza d’appello, mancando di confrontarsi direttamente con le ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a quella conclusione. Un ricorso che non si confronta con la sentenza che impugna è, per definizione, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi su vizi di legge o di motivazione chiaramente identificati nella sentenza impugnata. Un ricorso generico o che si limita a ripetere argomenti già respinti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di strutturare un’impugnazione che rispetti i rigorosi criteri di ammissibilità richiesti dalla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito; in secondo luogo, erano generici e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, non è compito della Corte di Cassazione riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti del processo. La Corte è un giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non di rivalutare il merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 20105/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscim delle circostanze attenuanti generiche, alla sostituzione della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall’altra, perché generici ri alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.