Ricorso inammissibile in Cassazione: il caso della motivazione generica e ripetitiva
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente; è fondamentale che l’atto di impugnazione rispetti precisi requisiti di forma e di sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio (art. 341-bis c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta insussistenza del dolo, ovvero della coscienza e volontà di commettere i reati contestati. La difesa sosteneva che mancasse l’elemento psicologico necessario per configurare tali delitti.
I Criteri del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, non è entrata nel merito della questione sul dolo. Ha invece fermato la sua analisi a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede non nella fondatezza o meno dell’argomento difensivo, ma nel modo in cui è stato presentato. I giudici hanno identificato due vizi capitali che hanno reso l’impugnazione non scrutinabile.
La Genericità del Motivo
Il primo problema rilevato è stata la genericità del motivo. L’imputata si è limitata a contestare in astratto la valutazione sulla sua responsabilità penale, senza però confrontarsi direttamente e specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Se ci si limita a riaffermare la propria tesi senza smontare quella del giudice, il motivo risulta generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Ripetitività delle Censure
Il secondo vizio, strettamente collegato al primo, è stata la natura meramente riproduttiva delle censure. Gli argomenti presentati in Cassazione erano, di fatto, gli stessi già ampiamente esaminati e respinti sia in primo grado sia in appello. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le medesime questioni di fatto. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non a riesaminare i fatti. Presentare le stesse doglianze già valutate equivale a chiedere una nuova valutazione del merito, compito che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza che si contesta. Deve dimostrare perché la decisione dei giudici di merito è errata dal punto di vista giuridico o viziata da un’illogicità manifesta. Riproporre semplicemente le proprie tesi, già vagliate e motivatamente respinte, non costituisce un valido motivo di ricorso. Questa rigidità procedurale serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e a preservare il ruolo specifico della Corte di Cassazione come organo di controllo della legalità delle decisioni, non come un’ulteriore istanza per il riesame dei fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la redazione del ricorso è un’arte di precisione. Non è un’opportunità per raccontare di nuovo la propria versione dei fatti, ma un esercizio tecnico-giuridico che richiede di individuare i vizi specifici della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione importante: un ricorso mal formulato non solo è inefficace, ma comporta anche costi aggiuntivi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, cioè non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure se è meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo di ricorso non attacca in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza che si contesta, limitandosi a lamentele generali o astratte senza un confronto diretto con la decisione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 20005/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolar sussistenza del dolo;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.