Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede requisiti specifici e non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché un ricorso inammissibile viene respinto quando i motivi sono generici e ripetitivi, senza un reale confronto con la sentenza impugnata. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta a un individuo dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.p.r. 309/1990). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
Le Ragioni del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi presentati dal ricorrente si concentravano sulla presunta erronea valutazione del materiale probatorio e sulla ricostruzione dei fatti. L’obiettivo era chiaro: ottenere un nuovo esame delle prove e, di conseguenza, una diversa decisione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi non meritevoli di accoglimento, definendo il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi che delineano i confini del proprio sindacato giurisdizionale.
1. Ripetitività delle Censure
In primo luogo, i giudici hanno osservato che i motivi di ricorso erano “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente valutate e respinte dai Giudici di merito. In pratica, il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse in Appello, senza sollevare specifiche critiche di legittimità contro la motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge.
2. Genericità e Mancato Confronto
In secondo luogo, il ricorso è stato considerato generico. I motivi non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve “smontare” la motivazione della decisione precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge, e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Sollecitare una rivalutazione del merito è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare vizi di legittimità e non un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della controversia.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una semplice ripetizione di censure già valutate nei gradi precedenti e, dall’altro, generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni e obiezioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche sulla corretta applicazione della legge o sulla logicità della motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 19945/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.p.r. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla valutazione dell Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione del prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché generici ri alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.