Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione tecnica e il rispetto di limiti ben definiti. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi o tentano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Questa ordinanza offre un chiaro esempio delle ragioni che portano la Suprema Corte a respingere un appello senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado. In particolare, i motivi del ricorso vertevano sulla valutazione della sua responsabilità penale, sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, sul riconoscimento del dolo, sulla mancata applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità per gli stupefacenti e, infine, sulla contestazione della recidiva.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata su una valutazione del torto o della ragione dell’imputato, ma su un’analisi puramente procedurale dei motivi di appello. I giudici hanno riscontrato due vizi fondamentali che hanno reso l’impugnazione non scrutinabile nel merito.
In primo luogo, i motivi sono stati giudicati meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In sostanza, l’appellante si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza impugnata. In secondo luogo, il ricorso è stato considerato generico e volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova analisi dei fatti. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso non si confrontassero con la doppia motivazione conforme delle sentenze di primo e secondo grado, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove. Tale approccio rende il ricorso inammissibile perché non individua vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione palesemente illogica), ma esprime un semplice dissenso rispetto all’esito del giudizio di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza. È indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e pertinenti ai limiti del sindacato di legittimità. Chi intende proporre un ricorso deve dimostrare dove e come i giudici di merito abbiano violato la legge o siano caduti in un vizio logico manifesto, evitando di riproporre le stesse difese già respinte o di chiedere una rivalutazione delle prove. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica e il pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio e, dall’altro, erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure mosse alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago, senza indicare specificamente le parti della motivazione che si contestano e le ragioni giuridiche per cui sarebbero errate. Un motivo generico non permette alla Corte di comprendere il vizio di legittimità denunciato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16893/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 341 b d.P.R. n. 309 del 1990) ;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla capacità i in di volere, al dolo, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art d.p.r. n. 309 del 1990, alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione de prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché generici rispetto alla moti della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con le quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.