Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di impugnazione sono generici e meramente ripetitivi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come strutturare un ricorso efficace, evitando una pronuncia che ne blocchi l’esame nel merito.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, la normativa di riferimento in materia di stupefacenti. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Torino, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali:
1. Una contestazione generale sul giudizio di responsabilità penale.
2. La richiesta di riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che disciplina i fatti di lieve entità.
L’imputato, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare elementi già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la gravità del fatto), ma si ferma a un livello preliminare, procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non possedessero i requisiti minimi per poter essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha identificato due vizi capitali nei motivi di impugnazione:
* Ripetitività: Le censure sollevate erano state definite “meramente riproduttive” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In pratica, la difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge.
* Genericità: I motivi sono stati giudicati “generici” perché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace in Cassazione deve “dialogare” con la decisione della Corte d’Appello, individuandone le presunte falle logiche o giuridiche. Limitarsi a ripetere la propria versione, ignorando le ragioni espresse dal giudice precedente, rende il ricorso astratto e, quindi, inammissibile.
La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Per questo motivo, è essenziale che il ricorso evidenzi un errore di diritto nella sentenza impugnata, e non un semplice disaccordo sull’interpretazione dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. La preparazione di un ricorso per Cassazione non può esaurirsi nella semplice riproposizione degli atti precedenti. È un’attività che richiede uno studio approfondito della sentenza d’appello per scovarne i vizi di legittimità. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Analisi Critica: È fondamentale analizzare criticamente la motivazione della sentenza impugnata e costruire i motivi di ricorso come una confutazione puntuale del ragionamento del giudice.
2. Specificità: Ogni motivo deve essere specifico, indicando con precisione la norma che si assume violata e le ragioni per cui la sentenza d’appello l’avrebbe applicata erroneamente.
3. Evitare la Ripetizione: Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una strategia difensiva che non evolve tra un grado di giudizio e l’altro. La Cassazione non è la sede per una “terza chance” sui fatti, ma per un controllo sulla legalità della decisione.
In definitiva, la decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rispetto di regole precise, pensate per garantire l’efficienza del sistema e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, se i motivi presentati sono considerati generici, cioè non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti.
Quali erano i motivi del ricorso presentati in questo caso?
Il ricorrente contestava il giudizio sulla sua responsabilità penale per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e il mancato riconoscimento della fattispecie di minore gravità (comma 5 dello stesso articolo).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16725/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconosci della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, generici, non confrontandosi con la motivazione della senten impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.