Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale presentare motivi specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della tecnica redazionale nell’atto di impugnazione. Questo caso, relativo a una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, dimostra quali errori conducono a una declaratoria di inammissibilità.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale, ossia oltraggio a un pubblico ufficiale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia la determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria).
L’esito del giudizio di legittimità, tuttavia, non è stato quello sperato dal ricorrente. La Corte di Cassazione ha infatti interrotto il percorso del processo, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
Le Ragioni di un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano negativamente i motivi di ricorso presentati. Tali motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, da un lato, erano meramente riproduttivi di censure già valutate e, dall’altro, risultavano generici rispetto alla motivazione della sentenza che si intendeva contestare.
La Ripetitività delle Censure
Un primo grave difetto del ricorso risiedeva nel suo carattere ripetitivo. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare all’infinito le medesime tesi, ma una sede in cui si devono denunciare specifici vizi di legittimità (errori di diritto) della sentenza impugnata.
La Genericità dei Motivi e la Mancata Critica
Il secondo e decisivo punto debole era la genericità. I motivi non instauravano un vero e proprio dialogo critico con la sentenza d’appello. Anziché contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche dei giudici di secondo grado, il ricorrente si limitava a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti a lui più favorevole. Tale richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e didattica. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti sia l’unica o la migliore possibile, ma solo di controllare che essa sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria e che sia stata applicata correttamente la legge. Il ricorso, proponendo censure che miravano a una ‘diversa ricostruzione dei fatti’, ha tentato di forzare i confini del giudizio di Cassazione, rendendosi per ciò stesso inammissibile. La genericità, intesa come mancanza di un confronto specifico con il provvedimento impugnato, ha completato il quadro, portando alla inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa statuizione comporta due conseguenze pratiche significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza e non un tentativo di ottenere un’ulteriore valutazione del merito dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre censure già valutate nei gradi precedenti e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza d’appello, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa inoltre definitiva.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’atto di ricorso si limita a copiare le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sviluppare nuove critiche specifiche contro la logica e le motivazioni della decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16660/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria dell Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione de prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché generici ri alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.