Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal impostata.
I Fatti del Processo
Il caso origina dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava la sua condanna, sollevando diverse questioni: dall’errata valutazione del materiale probatorio alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una riconsiderazione completa della sua posizione processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’appello non aveva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate nella giurisprudenza di legittimità. Le ragioni possono essere così sintetizzate:
1. Questioni di Merito non Ammesse in Cassazione: I primi due motivi del ricorso criticavano il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’apprezzamento dei fatti e del materiale probatorio è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte d’Appello. In questo caso, i giudici di merito avevano dato pieno credito all’informativa degli agenti operanti, motivando adeguatamente la loro scelta.
2. Genericità e Ripetitività dei Motivi: Gli altri motivi, relativi al diniego delle attenuanti (artt. 62 e 62-bis c.p.) e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sono stati giudicati generici. In pratica, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte in modo approfondito e puntuale dalla Corte d’Appello. Un ricorso inammissibile è spesso tale perché non introduce nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma si limita a una sterile ripetizione.
3. Motivazione Implicita: Infine, per quanto riguarda la mancata concessione del beneficio della non menzione, la Corte ha specificato che la motivazione del diniego era implicita. Essa derivava logicamente dalla valutazione negativa sulla personalità dell’imputato, caratterizzata dall’assenza di segni di pentimento (resipiscenza). Non sempre, dunque, è necessaria una motivazione esplicita su ogni singolo punto, se la ragione della decisione può essere chiaramente desunta dal complesso della sentenza.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve da importante monito: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non su una nuova richiesta di valutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice di merito porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra le censure ammissibili in sede di legittimità e quelle destinate a essere respinte, evitando così inutili costi processuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sollevati sono generici, si limitano a riproporre questioni già affrontate e decise nei gradi precedenti, o quando mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Il giudice deve sempre motivare esplicitamente il diniego di un beneficio?
Non necessariamente. Come chiarito dalla Corte, la ragione del diniego di un beneficio, come la non menzione della condanna, può essere anche implicita e desumersi logicamente da altre valutazioni presenti nella sentenza, come quella negativa sulla personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Firenze che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento dei reati ascritti (artt. 651 e 337 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato;
ritenuto che anche le altre deduzioni in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt.62-bis, 62, n. 2 c.p., mancata applicazione dell’art.131-bis c.p. sono ugualmente generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate;
ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è implicita la ragione del diniego correlata alla valutazione negativa sulla personalità dell’imputato per l’assenza di segni di resipiscenza(vedi punto 11 della sentenza impugnata a pag. 6);
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presinnte