Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze del suo fallimento.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contestando la motivazione della sentenza di appello che ne affermava la responsabilità penale. L’imputato era stato trovato in possesso di diversi beni di provenienza illecita. La sua difesa in appello, e successivamente in Cassazione, si concentrava sulla presunta mancanza di prove circa l’origine furtiva di alcuni di questi beni.
Tuttavia, il ricorso proposto alla Suprema Corte non ha introdotto nuovi elementi o critiche specifiche alla sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le medesime doglianze già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse “meramente ripetitivo, e quindi generico nonché carente di interesse”.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte su un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri logico-giuridici fondamentali.
In primo luogo, ha chiarito la natura del reato contestato. Poiché il fatto era stato considerato come un’unica condotta criminosa, per confermare la responsabilità dell’imputato era sufficiente la prova dell’origine furtiva anche di uno solo dei beni rinvenuti. Nel caso specifico, l’origine illecita di almeno cinque degli oggetti non era mai stata seriamente contestata dalla difesa. Questo ha reso irrilevante ogni discussione sul resto della merce, anche ai fini della determinazione della gravità del reato, dato che era già stata applicata la pena minima.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già vagliato e motivatamente respinto le argomentazioni difensive. Riproporre le stesse questioni in sede di Cassazione, senza criticare specificamente la logica della sentenza d’appello, trasforma il ricorso in un atto puramente ripetitivo e, pertanto, inammissibile. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche, nuove e pertinenti contro la sentenza impugnata. Non può essere una semplice riedizione dell’appello. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni mirate, che identifichino vizi di legittimità concreti nella decisione precedente, evitando di insistere su questioni di fatto già decise. Per i cittadini, è la conferma che il sistema giudiziario prevede meccanismi per scoraggiare l’abuso degli strumenti processuali e garantire l’efficienza della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente ripetitivo, generico e carente di interesse, in quanto riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
In un caso con più beni di provenienza illecita, è necessario dimostrare l’origine furtiva di tutti?
No. Secondo la Corte, se il reato è contestato come fatto unico, è sufficiente dimostrare la comprovata origine furtiva anche di uno solo dei beni rinvenuti nella disponibilità dell’imputato per integrare il reato e confermare la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (TARGA_VEICOLO 03MKAXM) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è merame ripetitivo, e quindi generico nonché carente di interesse;
evidenziato in primo luogo che il reato è contestato come fatto unico, con l conseguenza che ad integrarlo è sufficiente la comprovata origine furtiva an solo di uno dei beni rinvenuti nella disponibilità dell’imputato (nel caso, s quanto meno dei primi 5 elencati nel capo di imputazione), circostanza questa c non è nemmeno contestata; da ciò, la irrilevanza della contestazione sulla ori furtiva del resto dei beni, nemmeno in termini di gravità del fatto, considerat è stata irrogata la pena minima;
considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, R 251028), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa s (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.