Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un appello in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Con l’ordinanza n. 43331/2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine: i motivi di ricorso non possono essere una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti, ma devono contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputata, ritenuta responsabile del delitto, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Con il primo, lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove che avevano fondato la sua condanna. Con il secondo motivo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato come le argomentazioni della ricorrente fossero semplicemente una riproposizione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte di merito. La Corte d’Appello aveva infatti basato la sua decisione su una solida ricostruzione dei fatti, supportata da prove documentali e dalla testimonianza della persona offesa. Il tentativo della difesa di introdurre una lettura alternativa dei fatti, come la presunta irrilevanza della denuncia di smarrimento di una carta prepagata (peraltro presentata dopo i fatti), è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto privo di specificità. La ricorrente si era limitata a riproporre ragioni generiche, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui il giudice d’appello aveva escluso tale causa di non punibilità, basandosi sull’entità del danno e sulla condotta successiva al reato.
Il Principio di Diritto: Specificità e Correlazione
La decisione si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici. La giurisprudenza costante, citata anche nell’ordinanza, chiarisce che la mancanza di specificità deriva dalla totale assenza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e le ragioni esposte nella decisione impugnata. In altre parole, non basta dissentire dalla sentenza; è necessario spiegare perché e dove il giudice ha sbagliato nel suo percorso logico-giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e lineari. Il ricorso è stato respinto perché non ha superato il vaglio di ammissibilità. I giudici hanno sottolineato che un ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Ripetere le stesse argomentazioni già vagliate e respinte, senza individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice precedente, rende l’impugnazione un esercizio sterile e, appunto, inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano formulati con precisione, individuando specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza di secondo grado. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, senza un confronto critico con le motivazioni del giudice, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello e privi della necessaria specificità, rappresentando un tentativo di ottenere un riesame dei fatti non consentito in sede di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo non si confronta direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Manca una critica mirata e argomentata dei passaggi logici e giuridici della sentenza, limitandosi a riproporre argomenti generici già trattati.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello aveva già escluso tale possibilità con una motivazione basata su elementi concreti, come l’entità del danno e la condotta successiva al fatto. Il motivo di ricorso su questo punto è stato ritenuto generico perché non ha contestato specificamente tali argomentazioni, ma si è limitato a riproporre la richiesta in modo astratto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAMONTE VERONICA nato a HECHINGEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME 1712 ;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e del vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per il delitto di truffa contestato – è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3 sull’attendibile ricostruzio dei fatti fornita dalla p.o. e corroborata dalle prove documentali in atti, da cui si desume la sussistenza della truffa nonché sull’irrilevanza della generica denuncia di smarrimento della poste-pay, peraltro presentata dopo la commissione del fatto) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e se ne chiede l’applicazione in questa sede, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche ragioni, prive di riferimenti al caso concreto, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 3 sull’entità del danno e sulla condotta successiva al fatto, che ne escludono la particolare tenuità);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data E4 ottobre 2024
La Cons. est.
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