Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere un percorso giudiziario. La Suprema Corte di Cassazione, con una recente decisione, ha posto fine al tentativo di un imputato di ribaltare una condanna per estorsione, evidenziando un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle questioni di fatto già decise nei gradi di merito. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere meglio i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di estorsione dalla Corte d’Appello. L’imputato ha adito la Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione nella sentenza di secondo grado che ne affermava la responsabilità penale. Il fulcro della sua difesa in sede di legittimità si basava su un unico motivo di ricorso, volto a contestare la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e la nozione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha giudicato con un esito netto: inammissibilità. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su una ragione precisa e dirimente: la mancanza di specificità del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che l’atto presentato era ‘meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già vagliate e respinte dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici’. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la stessa versione dei fatti e le stesse critiche già esaminate e rigettate in appello. Questo tipo di approccio trasforma il ricorso per cassazione in un inammissibile ‘terzo grado di giudizio’ sul fatto, un ruolo che non compete alla Suprema Corte, il cui compito è invece quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di riesaminare le prove (giudizio di merito).
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale. Per avere una possibilità di essere esaminato, un ricorso per cassazione deve essere specifico, ovvero deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, che possono essere violazioni di legge o difetti di motivazione palesi e non contestazioni sulla valutazione delle prove. La mera ripetizione di argomentazioni già respinte rende il ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. La decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi sui profili di legittimità e non su un riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre le medesime doglianze di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e giuridiche corrette.
Qual era l’accusa principale mossa al ricorrente?
Il ricorrente era stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di estorsione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di estorsione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già vagliate e respinte dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente