Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Sostituzione di Persona
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore giuridico. Non è sufficiente essere insoddisfatti della sentenza precedente; è necessario individuare vizi di legge specifici. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate nei gradi di merito. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Procedimento
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di sostituzione di persona, aggravato dalla recidiva. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione attraverso il suo difensore, articolando la sua difesa su due principali motivi: la contestazione della sua responsabilità penale e la critica alla quantificazione della pena, inclusa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Critica alla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione di colpevolezza. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una mera riproduzione delle censure già sollevate e respinte dalla Corte di Appello. Secondo gli Ermellini, tali doglianze erano “generiche” e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto miravano a sollecitare una “preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie”. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Censura sulla Pena e le Attenuanti
Il secondo motivo si concentrava sulla graduazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha respinto le critiche. Ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Un ricorso in Cassazione non può mirare a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la decisione non sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta sufficiente e logica. Per quanto riguarda le attenuanti, la Cassazione ha confermato che è sufficiente che il giudice indichi l’assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, come avvenuto nel caso in esame, dove era stata evidenziata la natura “particolarmente subdola” della condotta.
Le motivazioni
La motivazione centrale della dichiarazione di ricorso inammissibile risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Riproporre acriticamente le stesse questioni già decise, senza individuare specifici vizi di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo esame dei fatti. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui le sentenze di primo e secondo grado, se conformi, si integrano a vicenda, creando un apparato giustificativo solido che può essere scalfito solo da critiche puntuali e decisive, non da contestazioni generiche.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica forense. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità: essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 Euro. Questa decisione ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a far valere vizi di legittimità e non un’ulteriore occasione per ridiscutere il merito della vicenda processuale. Per gli avvocati, ciò significa formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando la semplice riproposizione di argomenti già sconfessati.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riprodurre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è limitato al controllo della legittimità, cioè verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito dei fatti, salvo il caso di un travisamento della prova palese e decisivo.
Per quale motivo sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate perché il giudice di merito non ha riscontrato elementi positivi a favore dell’imputato che potessero giustificarne la concessione. In particolare, è stata valorizzata la natura ‘particolarmente subdola’ della sua condotta e l’assenza di un comportamento processuale irreprensibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., aggravato dalla recidiva e art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in San Vito al Tagliamento il 19 settembre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
- che in data 27 giugno 2024, quindi tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, deo. 2021, Rv. 281308), il difensore dell’imputato ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio illustrato le ragioni sottese ai motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di responsabili dell’imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirett a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. :3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794);
- che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruame disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prircipi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 55 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il dini delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di meri agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi che pos giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826) come nel caso che occupa (vedesi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto dell’assenza di elementi positivamen valorizzabili a sostegno del beneficio invocato, non essendo la condotta processuale dell’imputato irreprensibile ed essendo la natura della condotta da lui posta in essere particolarmente subdola);
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024