Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., aggravato dalla recidiva e art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in San Vito al Tagliamento il 19 settembre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
– che in data 27 giugno 2024, quindi tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, deo. 2021, Rv. 281308), il difensore dell’imputato ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio illustrato le ragioni sottese ai motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di responsabili dell’imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirett a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. :3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794);
– che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruame disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prircipi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 55 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il dini delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di meri agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi che pos giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826) come nel caso che occupa (vedesi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto dell’assenza di elementi positivamen valorizzabili a sostegno del beneficio invocato, non essendo la condotta processuale dell’imputato irreprensibile ed essendo la natura della condotta da lui posta in essere particolarmente subdola);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024