Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato perché basato su argomentazioni generiche e ripetitive. Analizziamo il caso di un cittadino condannato per evasione, il cui tentativo di contestare la sentenza si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali.
Il Contesto del Ricorso: Condanna per Evasione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare la decisione.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha bocciato tutte le argomentazioni difensive, dichiarando l’atto nel suo complesso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ogni singolo motivo è stato ritenuto inadeguato.
Primo Motivo: La Genericità delle Censure sulla Responsabilità
La difesa ha contestato la sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, la Corte ha osservato che le argomentazioni erano formulate in termini “assolutamente generici”. Anziché confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già avanzate nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende il motivo di ricorso inammissibile perché non attacca specificamente il ragionamento giuridico del giudice precedente.
Secondo Motivo: La Ripetitività sull’Art. 131-bis c.p.
Il secondo motivo riguardava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Cassazione ha riscontrato che il motivo era “meramente riproduttivo” di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La semplice riproposizione di una tesi già confutata, senza addurre nuove critiche giuridiche alla decisione, non è sufficiente per un valido ricorso.
Terzo Motivo: La Mancanza di Specificità sulle Attenuanti
Infine, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena. La Corte ha giudicato anche questa doglianza priva di specificità. Il ricorso, infatti, non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito, i quali avevano evidenziato l’assenza di elementi positivi da valutare a favore dell’imputato. Senza una critica mirata a tale valutazione, il motivo risulta inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
Il principio cardine che emerge da questa ordinanza è che il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti al provvedimento contestato. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una generica lamentela sulla decisione. La Corte ha sottolineato come le doglianze fossero scollegate dalle argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza sviluppate dalla Corte d’Appello, rendendo di fatto il ricorso un atto sterile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un’importante lezione procedurale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica mirata della sentenza di secondo grado. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Pertanto, è essenziale che le censure siano formulate in modo tecnico e specifico, pena l’inevitabile rigetto dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nel giudizio d’appello, e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’argomento non introduce nuove critiche giuridiche alla decisione contestata, ma si limita a ripetere tesi già presentate e valutate nel grado di giudizio precedente, senza attaccare in modo puntuale il ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6554/24 Foria
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso – attinenti alla su della responsabilità per il reato contestato -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente propositive di censure svolte nell’atto di appello, né si con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con arg lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’om riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta merament riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret giuridici dal giudice di merito;
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concession attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionator di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri giudici del merito, là dove hanno evidenziato la mancanza di elementi suscettibili valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024