Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che i difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, con la quale è sta confermata quella del Tribunale cittadino di condanna degli stessi per il reato di cui al capo a riferimento agli artt. 73 e 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di Kg. 5 di marijuana e K di hashish, in Roma il 28/2023) e COGNOME anche per il capo b) in riferimento all’art. 73, d.P. n. 309/1990 (detenzione di g. 100 di cocaina, in Roma il 28/4/2023);
che il difensore dei COGNOME ha depositato anche memoria successiva, con la quale, ribadite le argomentazioni esposte nel ricorso, se ne è chiesta l’assegnazione ad altra Sezione della Corte di cassazione;
ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., p proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a bas della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 870 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto ai motivi inerenti all’affermazione della responsabilità (1^ COGNOME), alla qualificazione giuridica del fatto (2^ COGNOME) e alla dosimetria della pena (1^ 2″ COGNOME; unico COGNOME; 3^ e 4^ COGNOME), gli stessi si risolvono nella riproposizione di censure correttamente esaminate in sede di merito, non precedute da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una divers lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
che, inoltre, quanto alla qualificazione giuridica del capo b), la Corte del merito ha fo congrua giustificazione della non ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309 dando conto dell’elevato grado di purezza della sostanza, tale da consentire il confezionamento di ben 560 dosi, valorizzando anche il ritrovamento di appunti, ritenuti costituire una ver propria contabilità dell’illecito traffico, non riconducibile a ipotesi di piccolo spaccio, argom che si pone in termini di coerenza con i principi consolidati in materia (sulla natura del sindac sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, COGNOME, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nel ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’atti dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per l vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolt
ad un numero indiscrimiNOME di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01);
che, con riferimento alla dosimetria della pena, le generiche sono state negate attravers giustificazioni che rinviano ai parametri legali (assenza di elementi positivi, condizion sfavorevoli di vita, capacità a delinquere e quantitativo di sostanza per COGNOME e COGNOME, aggiungendo, quanto a COGNOME, la sua posizione organizzativa e la circostanza che egli era titolare di un’azienda con dipendenti, ciononostante avendo scelto di gestire un rilevante car di droga) ;
che, infine, è manifestamente infondata la doglianza inerente alla confisca, avuto riguard alla semplice circostanza che il Tribunale, nella sentenza appellata, aveva dato conto del sproporzione delle somme rinvenute e della mancata giustificazione della loro provenienza lecita, concludendo per la derivazione dai traffici in materia di droga e che, fronte di tale ince argomentativo, con il corrispondente motivo di gravame, la difesa aveva censurato la confisca come se essa fosse stata operata ai sensi dell’art. 240, cod. pen., così dimostrand l’inammissibilità del motivo d’appello, siccome non preceduto da un confronto con le ragioni dell decisione censurata, come esattamente rilevato dai giudici d’appello, la doglianza essendo del tutto generica, tale da non costituire un particolare onere motivazionale in capo ai giudice gravame;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La pr sidente
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La Consigliera est.
NOME COGNOME