Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti
Quando si impugna una sentenza di condanna, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario presentare argomentazioni specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e semplici ripetizioni di quanto già discusso e respinto nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per diversi reati contro l’amministrazione della giustizia e l’ordine pubblico. Nello specifico, le accuse riguardavano la simulazione di reato (art. 367 c.p.), l’autocalunnia (art. 369 c.p.) e l’interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.).
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva effettuato una telefonata per denunciare falsamente dei reati e, con le sue false dichiarazioni, aveva indotto gli organi investigativi a intraprendere operazioni di indagine del tutto inutili, causando un turbamento all’attività pubblica. La condanna in appello si fondava su un solido quadro probatorio, che includeva riconoscimenti vocali effettuati da un perito e da un testimone, rilievi tecnici che localizzavano la chiamata in un luogo compatibile con l’abitazione dell’imputato e filmati di sorveglianza che mostravano una persona con un’andatura zoppicante simile alla sua.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
Nonostante le prove a suo carico, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. L’atto di impugnazione mancava di un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una generica contestazione degli elementi di prova, senza però indicare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice di secondo grado.
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione logica e coerente per ciascuno dei capi d’accusa, valorizzando le dichiarazioni testimoniali, le perizie tecniche e le immagini di videosorveglianza, elementi che, nel loro complesso, rendevano pienamente ascrivibile la condotta all’imputato.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso inammissibile è quello che si limita a presentare una lettura alternativa delle prove, senza individuare specifici errori di diritto o vizi di ragionamento che inficino la decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse inattaccabile. Per il primo reato, le dichiarazioni del testimone e del perito sulla voce, corroborate dai dati tecnici sulla provenienza della chiamata, erano state logicamente ritenute sufficienti. Per il secondo, il riconoscimento vocale e le immagini che mostravano una peculiare andatura hanno costituito una base probatoria congrua. Infine, per l’interruzione del servizio pubblico, la deposizione dell’operante che descriveva le inutili operazioni investigative scaturite dalle false dichiarazioni è stata considerata prova piena della condotta illecita. Il ricorrente non ha saputo contrapporre a questa costruzione argomentata delle censure specifiche, ma solo un generico dissenso.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La vicenda insegna che per contestare efficacemente una sentenza, è indispensabile formulare critiche precise, dettagliate e giuridicamente fondate, dimostrando dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, o quando non contestano specificamente gli argomenti giuridici e logici della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna in questo caso?
La condanna si è basata su un insieme di prove convergenti: il riconoscimento della voce dell’imputato da parte di un perito e di testimoni, rilievi tecnici sulla provenienza di una telefonata, e riprese di una telecamera di sorveglianza che mostravano una persona con un’andatura compatibile con quella dell’imputato.
Cosa succede dopo che un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 367, 369 e 340 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi – oggettivi e soggettivi – dei reat contestati e l’ascrivibilità degli stessi al COGNOME. In particolare, in riferimen all’imputazione sub 1), la Corte territoriale ha, in modo logico, richiamato le dichiarazioni del teste COGNOME e del perito COGNOME (indicato come “tra i soggetti più attendibili per professionalità, competenza e indipendenza”) che riconoscevano nel COGNOME la voce dell’autore della telefonata, conclusione corroborata dai rilievi tecnici che dimostravano che la chiamata era stata effettuata con un apparecchio mobile da un luogo compatibile con l’abitazione dell’imputato. Anche la condanna per la contestazione di cui al capo 2) è stata congruamente argomentata, sulla base del riconoscimento della voce del COGNOME da parte del perito COGNOME e del teste COGNOME, nonché delle riprese di una telecamera di sorveglianza che mostra “una persona di sesso maschile con un’andatura zoppicante compatibile con quella del COGNOME“. Infine, il fatto di cui al capo 3) è stato – anche in questo caso con motivazione adeguata – ritenuto provato sulla base della deposizione dell’operante dalla quale emerge in modo evidente la condotta posta in essere dall’imputato e finalizzata a cagionare turbamento all’attività degli organi investigativi impegnati – a seguito delle sue false propalazioni – in operazioni del tutto inutili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il Consigliere relatore
DEPOSITATA
Il Presiden