Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico né scontato. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto se non rispetta precisi requisiti di specificità. In questo caso, la Corte Suprema ha rigettato l’appello di un individuo condannato per rapina, confermando la decisione dei giudici di merito senza nemmeno entrare nella discussione delle prove. Analizziamo perché.
I Fatti del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina, aggravata dall’uso di un’arma. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto l’imputato colpevole sulla base di un solido quadro probatorio. Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la sussistenza della sua responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia riesaminato le prove e confermato la colpevolezza, ma piuttosto che ha ritenuto l’atto di impugnazione legalmente non idoneo a provocare un nuovo giudizio. L’inammissibilità è una sorta di “filtro” che impedisce alla Corte di Cassazione di essere sommersa da ricorsi che non presentano i requisiti tecnici richiesti dalla legge. In conseguenza di ciò, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era “privo di specificità”. In parole semplici, l’avvocato difensore non ha sollevato nuove e specifiche critiche giuridiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in secondo grado.
La Cassazione ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione corretta e giuridicamente solida per disattendere le tesi difensive. La condanna si basava su elementi di prova robusti, tra cui:
* Accertamento peritale: Un’analisi tecnica condotta su immagini digitalizzate contenute nel fascicolo dei rilievi della polizia scientifica.
* Prova dattiloscopica: Il riscontro delle impronte digitali, che ha contribuito a identificare l’autore del reato.
* Ritrovamento dell’arma: Il coltello descritto dalla vittima è stato rinvenuto nella tasca di un’altra persona coinvolta, corroborando ulteriormente la ricostruzione dei fatti.
Poiché il ricorso non contestava in modo specifico e puntuale questi elementi e le relative argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a una critica generica, è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze.
Per avere successo in Cassazione, è indispensabile presentare motivi di ricorso specifici, che individuino vizi di legge o difetti di motivazione chiari e non si limitino a riproporre le stesse difese già vagliate nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’impugnazione e alla definitività della condanna, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. La lezione è chiara: la strategia difensiva deve evolversi in ogni fase del processo, adattandosi alle regole e alla funzione specifica di ciascun organo giudicante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Quali erano le prove principali a sostegno della condanna?
La condanna si basava sulla credibilità e autorevolezza di un accertamento peritale su immagini fotografiche, corroborato da un accertamento dattiloscopico e dal rinvenimento del coltello descritto dalla persona offesa.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1. cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata – che richiama quella di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo motivazionale – sulla credibilità e autorevolezza dell’accertamento peritale condotto mediante immagini ottenuto tramite idoneo applicativo digitalizzato delle fotografie contenute nel fascicolo tecnico dei rilievi della polizia scientifica, altresì corroborato dall’accertamento dattiloscopico dal rinvenimento nella tasca del COGNOME del coltello descritto dalla persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.