Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i.
. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME (violazione della legge incriminatrice, sub specie di tentativo, violazione della legge processuale per difetto di della ritenuta responsabilità) sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. p pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazioni diff puntuali della Corte territoriale in punto di accertamento della responsabilità per il tenta truffa in concorso, attesa la stimata idoneità ed univocità degli artifizi (situazionali e so volti a raggirare la vittima ed indurla a partecipare, con il versamento immediato della somm contante di euro 3.000,00, all’acquisto di pietre preziose offerte in vendita con moda clandestine.
1.2. La condotta, valutata ex ante, risultava altresì in concreto idonea ad indurre l’acquirente in errore sulla serietà del proposto acquisto, che non si perfezionò (a tentativo compiuto) s per il rifiuto dell’agente di rilasciare fattura con quietanza. Anche su tale motivo, tardiva proposto al giudice di appello è intervenuta logica e congruente argomentazione della Corte territoriale.
1.3. La Corte ha dato.altresì atto dell’immediato riconoscimento degli autori del raggiro e.de successive violenze da parte della persona offesa. Anche in questo caso, dunque, il motivo di ricorso scivola verso la censura appuntata su apprezzamento di merito, non censurabile nella sede di legittimità.
1.4. Il terzo motivo sviluppato nell’interesse del COGNOME partecipa della medesima so processuale. La Corte territoriale, a pag. 7 (punto sub 6.2.) ha esplicitamente argomentat circa la consistenza ontologica e giuridica della aggravante contestata al capo B (lesio personali commesse da più persone riunite, art. 585, comma primo, ult. periodo, cod. pen.), giacché la lesione subita dall’offeso fu portata da aggressori contemporaneamente presenti all’ingiuria in corpore.
La medesima sorte processuale avvince il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nei cui confronti il Procuratore generale presso questa Corte (come segnalato dal difensore del ricorrente a mezzo p.e.c.) non ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. S punto il Collegio intende offrire continuità al recente orientamento espresso da questa stess sezione della Corte (Sez. 2, n. 44017 del 19/9/2023, Rv. 285346), che qualifica la mancata formulazione, da parte del Pubblico ministero, delle conclusioni scritte nel giudizi impugnazione (art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137) come ipotesi di nullit generale a regime c.d. intermedio; tale vizio, tuttavia, non può essere dedotto dalla dif dell’imputato, per la evidente carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata.
2.1. Quanto ai vizi dedotti con i motivi di ricorso: la Corte ha ben spiegato che dife diligenza il difensore che, trasmessa istanza di differimento della udienza pubblica trattazione a mezzo p.e.c., non si attivi (anche tramite interlocuzioni con la cancelleria assicurarsi che l’istanza sia tempestivamente trasmessa al giudice che procede (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 – 01; Sez. 2, n. 14258, del 8/2/2022, in motivazione; Sez. 2, n. 24738 del 3/5/2023, in motivazione). In ogni caso, la Corte di merito ha esplicitamen argomentato in ordine alla non meritevolezza del richiesto differimento, spendendo sul punto logica motivazione, ancorata ai dati processuali.
2.2. Del pari è a dirsi per il computo effettuato dal giudice di primo grado in tema di mi sanzionatoria, tenuto conto, argomenta la Corte di merito, della apprezzata gravità del fatto riferimento alla forma tentata del delitto ritenuto più grave e posto a base della pira sanzionatoria.
Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.