Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per i delitti di cui agli: artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 pen. (fatto commesso in Brescia 1’8 aprile 2021, capo 1 e 3); artt. 624-bis e 625 cod. pen. (fat commesso in Brescia il 5 aprile 2021, capo 2); artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61, n. 5, cod pen. (fatti commessi in Brescia il 6 aprile 2021, il 9 aprile 2021 e il 16 aprile 2021, capi 7) e artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 9 aprile 2021 capo 6);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivaz in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., di cui ai capi 5 e 7 (in danno di COGNOME NOME e di COGNOME NOME) è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richie questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibi di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 4 – 5 della sentenza impugnata, in cui la Cort territoriale ha indicato specificatamente gli elementi probatori posti a fondamento della rite responsabilità dell’imputato per i delitti contestati) che, nel suo complesso, non si espone a ri di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside e