Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti per un appello valido
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Comprendere quando un ricorso inammissibile viene definito tale è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: non basta dissentire dalla decisione di un giudice, è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti, evitando la mera ripetizione di argomentazioni già vagliate. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole della violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dall’art. 73 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La Decisione della Suprema Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la tenuità del fatto o l’entità della pena), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici, il ricorso mancava dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
La ragione principale della decisione risiede nella genericità dei motivi addotti. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze già presentate e congruamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni precedenti; deve, invece, contenere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione. In assenza di questo confronto critico con la sentenza impugnata, il ricorso perde la sua funzione e diventa una mera ripetizione, rendendolo così inammissibile.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze automatiche e onerose. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non avendo la Corte riscontrato elementi che potessero giustificare l’errore nel proporre il ricorso (assenza di colpa), ha condannato l’imputato al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa pronuncia rafforza un insegnamento fondamentale per la pratica legale: il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di giudizio sui fatti. Per avere successo, o anche solo per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che l’atto di impugnazione si concentri sui vizi specifici della sentenza appellata, dialogando criticamente con le motivazioni in essa contenute. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti, senza un’analisi mirata delle ragioni della loro reiezione, conduce inesorabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con aggravio di spese per il soccombente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte nella decisione impugnata, senza sviluppare una critica specifica e puntuale contro il ragionamento giuridico del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze automatiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che escludano la colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare la decisione di un giudice per rendere ammissibile un ricorso?
No, non è sufficiente. Come specificato dalla Corte, il ricorso deve contenere motivi specifici che contestino la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Una mera riproposizione di argomenti già valutati non costituisce un motivo valido per l’ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il 21/03/1977
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R–7
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Lecce ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME – la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Lecce in riferimento al reato di cui all’art.73 d. n.159 del 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Coroneo NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di c all’art.131 bis cod.pen. e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi di mera riproposizione di doglianze congruamente esaminate nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente