Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Mancanza di Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello alla Suprema Corte si limita a ripetere argomenti già respinti, senza affrontare le motivazioni della sentenza precedente, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo articolo analizza la decisione della Corte di Cassazione, spiegando perché la genericità e la ripetitività dei motivi portano a una declaratoria di inammissibilità e quali sono le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 589, comma 2, del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione a uno specifico punto: il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che la pena dovesse essere sospesa, ma i giudici di merito avevano respinto tale richiesta.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il problema principale risiedeva nel fatto che il ricorrente aveva semplicemente riproposto le stesse questioni già sollevate e debitamente esaminate nel giudizio d’appello. I giudici supremi hanno ribadito che un ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione delle argomentazioni precedenti. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della Corte d’Appello e i motivi del ricorso trasforma quest’ultimo in un atto generico, privo della specificità richiesta dall’articolo 591 del codice di procedura penale. In pratica, il ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, spiegando perché le sue motivazioni sono errate, e non semplicemente ignorarle riproponendo le proprie tesi.
La Valutazione dei Precedenti Penali per la Sospensione della Pena
Un elemento chiave della decisione dei giudici di merito, che la Cassazione ha ritenuto correttamente motivato, era la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. La Corte d’Appello aveva negato la sospensione condizionale della pena proprio perché questi precedenti erano considerati ostativi a una ‘prognosi positiva’. In altre parole, la storia criminale del soggetto non permetteva di prevedere con sufficiente sicurezza che si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. La motivazione su questo punto è stata giudicata dalla Cassazione come ‘esaustiva, congrua e non manifestamente illogica’.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul concetto di aspecificità del motivo, intesa non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di un confronto critico con la decisione impugnata. Secondo la Corte, ignorare le argomentazioni del giudice del gravame fa sì che l’impugnazione cada nel vizio di aspecificità, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità. La giurisprudenza citata nell’ordinanza è unanime nel sostenere che un ricorso fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate è da considerarsi non specifico. Il ricorso deve attaccare la ‘ratio decidendi’ della sentenza precedente, non limitarsi a riaffermare la propria posizione.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa da parte del ricorrente, la Corte ha applicato le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La decisione impugnata è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente validi, specifici e pertinenti, pena la loro immediata reiezione con aggravio di spese.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se è fondato su motivi che si limitano a riprodurre le medesime ragioni già discusse e respinte dal giudice del grado precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Un motivo è considerato ‘aspecifico’ non solo quando è generico o indeterminato, but anche quando manca una correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In pratica, il ricorso non può ignorare le motivazioni del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VILLA DEL CONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi detta decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego della so condizionale della pena.
11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto alla ritenuta colpevolezza, fe stesse questioni già devolute in appello, e d puntualmente esaminate e disattese con motivazione dei tutto coerente e adeguata. pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesim già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi con specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazi ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impug dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censu cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 de COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 2801.1 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 25556 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 1515/2008, Lo Pi 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 221212002, COGNOME, Rv. 221693) . di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva congrua e non manifestamente elencando i plurimi precedenti penali dell’imputato, ostativi ad una prognosi posit alla astensione dal commettere ulteriori reati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pr consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il ponsiglier estensore
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