Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Pericolo dei Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni: è fondamentale saperle articolare in modo specifico e pertinente. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice riproposizione di argomenti già trattati, senza un’analisi critica della decisione impugnata. Questo caso, relativo a una condanna per ricettazione, sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso nel giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto di ricettazione, confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: la presunta carenza di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato (ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene) e la determinazione della pena inflitta.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi presentati dal ricorrente non introducevano nuove e specifiche censure contro la logica giuridica della sentenza d’appello. Al contrario, si limitavano a una “pedissequa reiterazione” delle stesse argomentazioni già avanzate e puntualmente respinte dalla Corte territoriale.
In sostanza, il ricorso non attaccava i vizi della sentenza di secondo grado, ma tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, è un giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione di inammissibilità è chiara e si fonda su un principio cardine del processo penale. Il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può risolversi in una critica generica o in una semplice riproposizione delle difese già svolte. Come sottolineato dalla Corte, i motivi erano “privi di specificità” e si basavano su “generici profili di censura”. La Corte di Appello aveva già affrontato e smontato tali argomenti con “corretti argomenti logici e giuridici”. Per questo motivo, il tentativo di riproporli identici in Cassazione si è rivelato infruttuoso. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un giudizio di legittimità: la specificità è tutto. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. È necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata e argomentarli in modo puntuale e pertinente. Limitarsi a ripetere le argomentazioni respinte in appello porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese e sanzioni. La difesa tecnica deve quindi evolversi ad ogni grado di giudizio, adattando la strategia processuale alle specifiche funzioni di ciascuna corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano privi di specificità e si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici” e “ripetitivi”?
Significa che le censure mosse alla sentenza non individuano un preciso errore logico o giuridico, ma si limitano a una critica generale. Inoltre, sono “ripetitivi” quando ripropongono le stesse identiche argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente la motivazione di quest’ultima.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Napol che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione;
ritenuto che i motivi di ricorso con i quali si deduce il vizio della motivazione in o all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per mancanza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione nonché in relazione alla determinazione del trattamento sanzionator sono privi di specificità poiché fondati su generici profili di censura che si risolvon pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente