Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità e ripetitività sia destinato al fallimento. Questo caso, relativo a una condanna per commercio di prodotti contraffatti, evidenzia l’importanza di formulare motivi di impugnazione che si confrontino specificamente con la sentenza contestata, anziché limitarsi a riproporre le stesse difese già esaminate.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 474 del Codice Penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), decideva di presentare ricorso per cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali: sosteneva che il suo caso rientrasse nell’ipotesi di “reato impossibile” e contestava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile. Vediamo perché.
Il Principio di Specificità e il Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una mera riproduzione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza costante della Cassazione, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che un ricorso inammissibile è quello fondato su motivi generici, indeterminati o che non si correlano in modo critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Ripetere le stesse tesi, senza spiegare perché la decisione del giudice di secondo grado sia errata dal punto di vista logico o giuridico, non è sufficiente per ottenere un riesame.
La Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la contestazione “manifestamente infondata”, affermando che la motivazione della Corte d’Appello sul punto era del tutto esente da vizi logici o giuridici. In sostanza, il giudice di merito aveva fornito una giustificazione valida e coerente per la sua decisione, rendendo la critica dell’imputato priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di cassazione: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Per questo motivo, i ricorsi devono evidenziare errori di diritto specifici. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte, senza attaccare le specifiche ragioni della decisione di appello, è considerato un atto inutile e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso non può essere una semplice formalità o una ripetizione delle difese precedenti. È necessario un lavoro di analisi critica della sentenza impugnata, identificando con precisione i punti in cui il giudice avrebbe violato la legge o ragionato in modo illogico. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso, con una sanzione di tremila euro.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Secondo questa ordinanza, ciò avviene, ad esempio, quando i motivi sono non specifici, generici, indeterminati o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel giudizio precedente senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” o “meramente riproduttivo”?
Significa che l’argomentazione presentata non è sufficientemente dettagliata o non attacca specificamente le ragioni giuridiche e logiche esposte dal giudice nella sentenza che si contesta. È “meramente riproduttivo” quando si limita a copiare e incollare le difese già presentate in appello, senza spiegare perché il ragionamento del giudice d’appello sarebbe sbagliato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. in quanto si tratterebbe d un’ipotesi di reato impossibile, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata);
che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ne ha giustificato il diniego risulta essere esente da vizi logici e giurid (si veda, in proposito, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre ente