Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando i Motivi sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato quando si limita a riproporre vecchie argomentazioni senza un confronto critico con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali sono gli errori da evitare per non vedersi chiudere le porte del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341 bis del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano esclusivamente su due aspetti: la valutazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, elementi che possono portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente (cioè non valuta se la pena fosse giusta o se le attenuanti andassero concesse), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato due difetti fondamentali nell’atto di impugnazione:
1. Ripetitività delle Censure: I motivi presentati erano una semplice riproduzione delle stesse lamentele (censure) già sollevate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (primo grado e appello). In pratica, l’avvocato si è limitato a un ‘copia e incolla’ delle argomentazioni precedenti, senza sviluppare una critica mirata alla sentenza della Corte d’Appello.
2. Genericità dell’Argomentazione: Il ricorso è stato giudicato ‘obiettivamente generico’ perché non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione efficace deve ‘smontare’ punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto. In questo caso, mancava un dialogo critico con la decisione appellata, rendendo le lamentele astratte e non pertinenti.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e criticamente orientato contro la sentenza che si intende impugnare. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza spiegare perché la Corte d’Appello abbia sbagliato nel respingerli, equivale a presentare un atto inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una mera riproduzione di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e perché erano formulati in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano gli argomenti principali del ricorso?
Il ricorso si concentrava sul trattamento sanzionatorio applicato e sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 18/04/1977
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9248/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis cod. Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alle circost attenuanti generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generico rispetto all motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.